REGOLAMENTO REGIONALE 25 novembre 2008, n. 23 - Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni.

(Pubblicato nel Bolletino ufficiale della Regione Lazio n. 44 - parte prima del 28 novembre 2008) LA GIUNTA REGIONALE Ha adottato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Emana il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche all'art. 4 del regolamento regionale n. 1/2002 e successive modifiche 1. All'art. 4 del regolamento regionale n. 1/2002 e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

  1. al comma 1, dopo la lettera c), e' aggiunta la seguente: 'd) segreteria della giunta.';

  2. al comma 3, dopo le parole 'dell'ufficio rapporti istituzionali del vice presidente,' sono aggiunte le seguenti: 'della segreteria della Giunta,'.

    Art. 2.

    Inserimento dell'art.7-bis nel regolamento regionale n. 1/2002 e successive modifiche 1. Dopo l'art. 7 e' inserito il seguente:

    'Art. 7-bis (Segreteria della Giunta). - 1. La segreteria della giunta svolge le funzioni preordinate al regolare funzionamento della giunta. In particolare:

  3. cura gli adempimenti preparatori delle sedute della giunta;

  4. assiste il presidente e gli assessori durante i lavori collegiali, di cui cura la verbalizzazione;

  5. cura gli adempimenti di competenza, conseguenti alle decisioni della giunta.

    1. Alla segreteria della giunta e' preposto il segretario della giunta, incaricato ai sensi dell'art. 10, il quale opera su direttiva del presidente, cui risponde per l'attivita' svolta.

    2. Per lo svolgimento delle attivita' connesse alle funzioni di cui al comma 1, la segreteria della giunta si avvale di una struttura istituita nella direzione regionale “Protezione civile Attivita' della Presidenza”, il cui dirigente svolge anche la funzione di vice segretario della Giunta.'.

    Art. 3.

    Modifiche all'art. 8 del regolamento regionale n. 1/2002 e successive modifiche 1. All'art. 8, comma 2, del regolamento regionale n. 1/2002 e successive modifiche, dopo le parole 'dell'ufficio rapporti istituzionali del vice presidente,' sono aggiunte le seguenti: 'della segreteria della Giunta,'.

    Art. 4.

    Modifiche all'art. 10 del regolamento regionale n. 1/2002 e successive modifiche 1. All'art. 10 del regolamento regionale n. 1/2002 e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

  6. nella rubrica, dopo le parole 'organizzate nel segretariato generale', sono inserite le seguenti: 'nonche' di segretario della giunta.';

  7. al comma 1, le parole 'e di segretario generale' sono sostituite dalle seguenti: ', di segretario generale e di segretario della Giunta';

  8. al comma 8, le parole 'ed il capo dell'ufficio di gabinetto' sono sostituite...

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