N. 42 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 12 giugno 2009

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici e' domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi, 12;

Contro la Regione Liguria, in persona del Presidente della Regione pro tempore, per la declaratoria di illegittimita' costituzionale degli art. 8, commi 1 e 3, 9 comma 1, 10 comma 1, 12 comma 1 della l.r. 9 aprile 2009, n. 10, pubblicata nel B.U.R. n. 6 del 15 aprile 2009, recante Norme in materia di bonifiche di siti contaminati, come da delibera del Consiglio dei ministri in data 12 giugno 2009 e sulla base di quanto specificato nell'allegata relazione del Ministro per i rapporti con le regioni.

Sul B.U.R. della Liguria n. 6 del 15 aprile 2009 e' stata pubblicata la legge regionale 9 aprile 2009, n. 10, recante 'Norme in materia di bonifiche di siti contaminati'.

Il Governo ritiene che tale legge sia censurabile nelle disposizioni contenute negli art. 8, commi 1 e 3, 9 comma 1, 10 comma 1, 12 comma 1 e pertanto propone questione di legittimita' costituzionale per violazione dell'art. 117, secondo comma lettera

s), ai sensi dell'art. 127, primo comma Cost., per i seguenti M o t i v i La legge regionale della Liguria n. 6 del 15 aprile 2009, che detta norme in materia di bonifica dei siti contaminati, in attuazione delle disposizioni statali contenute nella Parte IV Titolo V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 'Norme in materia ambientale', presenta aspetti di illegittimita' costituzionale per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera

s) relativamente ad alcune previsioni che si presentano difformi dalle norme statali di riferimento.

In via preliminare, si deve rilevare che la disciplina della tutela dell'ambiente e dei rifiuti, come da ultimo ribadito da codesta ecc.ma Corte costituzionale (sent. n. 10/2009 e 61/2009, n.

277/2008 e 62/2008), e' riconducibile alla competenza legislativa esclusiva statale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione e che 'la disciplina ambientale, che scaturisce dall'esercizio di una competenza esclusiva dello Stato viene a funzionare come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza, per cui queste ultime non possono in alcun modo derogare o peggiorare il livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato' (sent. nn. 378 del 2007, 62 e 104 del 2008).

Pertanto, tale competenza esclusiva si traduce in una normativa statale volta a garantire un quadro di uniformita' e certezza della disciplina del bene ambiente in quanto interesse 'primario' e 'assoluto' (cfr. sent. n. 151 del 1986 e n. 641 del 1987).

Nell'ambito di esclusiva competenza statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema rientra la definizione dei livelli uniformi di protezione ambientale (sent. n. 104/2008).

Le...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT