Ordinanza nº 91 da Constitutional Court (Italy), 22 Aprile 2016
Relatore | Giuliano Amato |
Data di Resoluzione | 22 Aprile 2016 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
ORDINANZA N. 91
ANNO 2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Giorgio LATTANZI Presidente
- Giuseppe FRIGO Giudice
- Alessandro CRISCUOLO
- Aldo CAROSI
- Marta CARTABIA
- Mario Rosario MORELLI
- Giancarlo CORAGGIO
- Giuliano AMATO
- Silvana SCIARRA
- Daria de PRETIS
- Nicolò ZANON
- Franco MODUGNO
- Augusto Antonio BARBERA
- Giulio PROSPERETTI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 6-bis del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, approvato con deliberazione dellUfficio di Presidenza della Camera dei deputati 28 aprile 1988, modificato dalla deliberazione dellUfficio di Presidenza della Camera dei deputati 6 ottobre 2009, n. 77, promosso dal Tribunale ordinario di Roma, sezione seconda lavoro, con ordinanza-ricorso depositata in cancelleria il 18 dicembre 2015 ed iscritta al n. 4 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2015, fase di ammissibilità.
Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 2016 il Giudice relatore Giuliano Amato.
Ritenuto che il Tribunale ordinario di Roma, sezione seconda lavoro, con ordinanza del 26 ottobre 2015, ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione degli articoli da 1 a 6-bis del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti 28 aprile 1988, secondo il testo coordinato con le modifiche approvate dallUfficio di Presidenza con deliberazione 6 ottobre 2009, n. 77, resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera dei deputati 15 ottobre 2009, n. 781;
che i richiamati articoli disciplinano la costituzione degli organi giurisdizionali interni di primo e secondo grado ed il procedimento dinanzi ad essi;
che tali disposizioni vengono contestate nella parte in cui, violando gli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, 102, secondo comma, questultimo in combinato disposto con la VI disposizione transitoria, 108, secondo comma, e 111, primo e secondo comma, della Costituzione, precludono ai dipendenti laccesso alla tutela giurisdizionale in riferimento alle controversie di lavoro insorte con la Camera dei deputati;
che il Tribunale ordinario di Roma premette di essere investito della decisione in ordine al ricorso proposto da 175 dipendenti della Camera dei deputati, al fine di ottenere laccertamento dellilliceità o dellillegittimità del comportamento dellamministrazione che ha introdotto limiti alle progressioni di carriera, oltreché della nullità o dellillegittimità sia della delibera n. 102 del 2014 dellUfficio di Presidenza, con cui sono state approvate le disposizioni volte a introdurre tali limiti, sia del decreto n. 824 del 2014 della Presidente della Camera dei deputati, che ha reso esecutiva tale delibera;
che al Tribunale ordinario di Roma vengono altresì richieste la disapplicazione di entrambi i richiamati atti, la condanna della Camera dei deputati allesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, ai sensi dellart. 1372 del codice civile, nonché ogni altro provvedimento che si renda necessario, ai sensi dellart. 63, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sullordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), per assicurare il pieno rispetto delle posizioni soggettive dei dipendenti;
che il Tribunale ordinario di Roma riferisce che i ricorrenti hanno ritenuto sussistere la competenza del giudice ordinario, e, in particolare, del giudice del lavoro, ai sensi dellart. 409, quinto comma, del codice di procedura civile; essi ritengono che, da un lato, lart. l del...
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