Ordinanza nº 88 da Constitutional Court (Italy), 13 Aprile 2016

RelatoreNicolò Zanon
Data di Resoluzione13 Aprile 2016
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 88

ANNO 2016

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Paolo GROSSI Presidente

- Giuseppe FRIGO Giudice

- Alessandro CRISCUOLO ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicol򠠠 ZANON ”

- Franco MODUGNO ”

- Augusto Antonio BARBERA ”

- Giulio PROSPERETTI ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli articoli da 124 a 137 del decreto-legge luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908), e dell’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179 (Disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246), promossi dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, con due ordinanze del 15 ottobre 2013 ed una del 20 gennaio 2014, rispettivamente iscritte ai nn. 41, 42 e 134 del registro ordinanze 2014 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 15 e 36, prima serie speciale, dell’anno 2014.

Visti gli atti di costituzione delle società Crescenti Costruzioni srl e Madonna Nuova srl, in liquidazione;

udito nell’udienza pubblica del 22 marzo 2016 il Giudice relatore Nicolò Zanon;

udito l’avvocato Antonio Saitta, per le società Crescenti Costruzioni srl e Madonna Nuova srl, in liquidazione.

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, con tre ordinanze di analogo tenore, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 della Costituzione e 14, primo comma, lettere f) ed s), del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, questioni di legittimità costituzionale degli articoli da 124 a 137 del decreto-legge luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908), nonché, in riferimento all’art. 76 Cost., dell’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179 (Disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246);

che le questioni di legittimità costituzionale sono state sollevate nel corso di giudizi instaurati per l’annullamento: di provvedimenti amministrativi aventi ad oggetto l’indizione di gare per l’aggiudicazione di comparti edificatori relativi a determinati isolati «ai sensi degli artt. 127 e ss. del TU 19 agosto 1917, n. 1399» (giudizi iscritti al reg. ord. n. 41, n. 42 e n. 134 del 2014); di determinazioni dirigenziali di approvazione di «atti di stima» di immobili ricadenti nei suddetti comparti edificatori (giudizi iscritti al reg. ord. n. 42 e n. 134 del 2014); di provvedimenti di espropriazione e di occupazione permanente di aree nonché di approvazione di piani di divisione in comparti edificatori (giudizio iscritto al reg. ord. n. 134 del 2014);

che, secondo i rimettenti, in punto di rilevanza, i ricorsi non potrebbero essere decisi «senza sollevare questione di legittimità costituzionale degli articoli da 124 a 137 compresi nel D.L.Lgt. 1399/1917, nonché dell’art. 1, comma 2, del D. Lgs. 179/2009, nella parte in cui sottrae il D.L.Lgt. 1399/1917 all’effetto abrogativo di cui all’articolo 2 del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200»;

che, per i giudici a quibus, da un lato, il dato testuale dell’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 179 del 2009 – oltre che «l’orientamento stabile» assunto dalla giurisprudenza pur dopo la legge regionale siciliana 27 dicembre 1978, n. 71 (Norme integrative e modificative della legislazione vigente nel territorio della Regione siciliana in materia urbanistica), che avrebbe disciplinato l’istituto del comparto edificatorio nell’ambito dell’ordinamento siciliano – osterebbe alla decisione di ritenere abrogato il d.l. lgt. n. 1399 del 1917; dall’altro lato, alcune delle censure...

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