LEGGE REGIONALE 28 novembre 2008, n. 16 - Misure straordinarie di razionalizzazione e riqualificazione del sistema sanitario regionale per il rientro dal disavanzo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 48-ter del 1° dicembre 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Premessa 1. Al fine di garantire il rispetto degli obblighi di contenimento della spesa e di razionalizzazione e riqualificazione del sistema sanitario regionale previsti nel piano di rientro di cui alla delibera di giunta regionale n. 460 del 20 marzo 2007, adottata a seguito dell'accordo sottoscritto tra il presidente della Regione Campania e i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, stipulato ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la Regione adotta le misure di cui agli articoli che seguono.

Art. 2.

Razionalizzazione degli ambiti territoriali delle aziende sanitarie locali 1. L'art. 5 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 32, e successive modifiche, e' cosi' modificato:

  1. il comma 1 e' sostituito dal seguente:

    '1. La Regione definisce gli ambiti territoriali delle Aziende sanitarie locali in ragione delle caratteristiche geomorfologiche del territorio e prevedendo comunque un'azienda per provincia. Sono, pertanto, previste le seguenti Aziende sanitarie locali:

    1) Azienda sanitaria locale Avellino;

    2) Azienda sanitaria locale Benevento:

    3) Azienda sanitaria locale Caserta;

    4) Azienda sanitaria locale Napoli 1;

    5) Azienda sanitaria locale Napoli 2;

    6) Azienda sanitaria locale Napoli 3;

    7) Azienda sanitaria locale Salerno.

  2. Il comma 2 e' sostituito dal seguente:

    '2. Entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale, acquisito nel merito il parere obbligatorio della commissione consiliare regionale competente, definisce le procedure per l'attuazione del processo di razionalizzazione delle Aziende sanitarie locali che deve completarsi entro il 30 giugno 2009. La sede legale dell'Azienda sanitaria locale e' definita dalla giunta regionale sulla base del criterio del baricentro della popolazione e sulla base della preesistenza di adeguate strutture sanitarie affinche' non vi siano costi aggiuntivi.'.

    Art. 3.

    Razionalizzazione degli ambiti distrettuali 1. L'art. 10 della legge regionale n. 32/1994 e successive modifiche, e' cosi' modificato:

  3. il comma 13 e' abrogato;

  4. il comma 16 e' sostituito dal seguente:

    '16. Ciascun distretto deve, di norma, coincidere con ogni ambito avente una popolazione non inferiore a 50.000 abitanti e non superiore a 120.000 abitanti. Nella definizione degli...

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