LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2008, n. 72 - Modifiche alla legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 (Norme in materia di bonifica).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 46 del 31 dicembre 2008).

IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 24 della legge regionale n. 34/1994

  1. Dopo il comma 8 dell'art. 24 della legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 (Norme in materia di bonifica), e' aggiunto il seguente:

    '8-bis. Ai membri del consiglio dei delegati e della deputazione amministrativa e' corrisposto esclusivamente il rimborso delle spese sostenute.'.

    Art. 2.

    Modifiche all'art. 25 della legge regionale n. 34/1994

  2. Dopo il comma 3 dell'art. 25 della legge regionale n. 34/1994 sono aggiunti i seguenti commi:

    '3-bis. Al presidente puo' essere attribuita una indennita' di funzione omnicomprensiva non superiore a quella percepita dal sindaco di un comune fino a diecimila abitanti, qualora lo Statuto preveda la figura del vicepresidente, allo stesso potra' essere attribuita un'indennita' di funzione pari al 25 per cento di quella attribuita al presidente.

    3-ter. Le indennita' attualmente percepite dai presidenti dei consorzi, dovranno essere adeguate solo se di importo superiore a quello stabilito al precedente comma.'.

    Art. 3.

    Norme transitorie 1. Le commissioni provvisorie e i commissari...

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