DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 dicembre 2008, n. 348 - Modifiche al regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalita' per il concorso degli enti locali della Regione, per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottati con l'adesione al patto di stabilita' e crescita e per la fissazione dei termini e delle modalita' per l'attivazione del connesso monitoraggio ai sensi della legge regionale n. 23 gennaio 2007, n. 1, articolo 3, commi 48 e 49, emanato con decreto del Presidente della Regione 19 marzo 2007, n. 064/Pres.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 53 del 31 dicembre 2008) IL PRESIDENTE Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) che all'art. 1, comma 660 cosi' dispone: 'Per gli esercizi 2007, 2008 e 2009, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 marzo di ciascun anno, con il Ministero dell'economia e delle finanze il livello complessivo delle spese correnti e in conto capitale, nonche' dei relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2007-2009; a tal fine entro il 31 gennaio di ciascun anno, il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze. In caso di mancato accordo si applicano le disposizioni stabilite per le regioni a statuto ordinario. Per gli enti locali dei rispettivi territori provvedono, alle finalita' di cui ai commi da 676 a 695, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione.

Qualora le predette regioni e Province autonome non provvedano, entro il 31 marzo di ciascun anno, si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni previste per gli altri enti locali dai commi da 676 a 695';

Visto inoltre l'art. 1, comma 663 medesima legge n. 296/2006 che prevede: 'Resta ferma la facolta' delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano di estendere le regole del patto di stabilita' interno nei confronti dei loro enti ed organismi strumentali, nonche' per gli enti ad ordinamento regionale o provinciale';

Considerato comunque che, le disposizioni contenute nelle leggi statali relative al patto di stabilita' interno per gli enti territoriali costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma e 119, secondo comma, della Costituzione;

Visto il proprio decreto 19 marzo 2007 n. 064/Pres. con il quale sono stati individuati per l'anno 2007 i criteri e le modalita' per il concorso delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti della Regione, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica tramite l'adesione al patto di stabilita' e crescita, avendo riguardo alle...

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