N. 40 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 18 giugno 2009

Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato e presso la stessa domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, ricorrente;

Contro la Regione Lazio in persona del Presidente della Giunta regionale in carica, intimata, per la declaratoria di illegittimita' costituzionale della legge della Regione Lazio n. 9 del 6 aprile 2009 pubblicata nel B.U.R. n. 14 del 14 aprile 2009, recante 'Norme per la disciplina dei distretti socio-sanitari montani' per violazione degli artt. 117, secondo comma, lett. m) e terzo comma; 118 e 120 Cost. e del principio di leale collaborazione.

F a t t o L'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, modificato dall'art. 4, d.l. 14 marzo 2005, n. 35, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, prevede che la regione interessata, nelle ipotesi indicate ai precedenti commi 174 e 176, nonche' in caso di mancato adempimento per gli anni 2004 e precedenti, procede ad una ricognizione delle cause ed alla elaborazione di un programma operativo di riorganizzazione, riqualificazione o potenziamento del servizio sanitario regionale di durata non superiore al triennio; ed inoltre, che i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze e la singola regione stipulano un apposito accordo con l'individuazione degli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza e degli adempimenti dell'intesa di cui al precedente comma 173. In attuazione di tali norme e' stata stipulata l'intesa Stato-regione del 22 marzo 2005 che ha disciplinato le modalita' di riattribuzione del maggior finanziamento statale, subordinatamente alla verifica della effettiva attuazione del programma.

L'art. 1, comma 796, lett. b) della legge 27 dicembre 2006, n.

296, nell'istituire per il triennio 2007-2009 un fondo transitorio da ripartirsi tra le regioni interessate da elevati disavanzi, dispone che l'accesso alle relative risorse e' subordinato alla sottoscrizione di un apposito accordo ai sensi dell'art. 1, comma 180, della citata legge n. 311/2004, comprensivo di un piano di rientro dei disavanzi che deve contenere sia le misure di riequilibrio del profilo erogativo dei livelli essenziali di assistenza, sia le misure necessarie all'azzeramento del disavanzo entro il 2010, sia gli obblighi e le procedure previsti dall'art. 8 dell'intesa 23 marzo 2005, sancita dalla conferenza permanente per i rapporti Stato-regioni e province autonome in attuazione dell'art. 1, comma 173 della medesima legge.

La stessa norma dispone che 'gli interventi individuati dai programmi operativi di riorganizzazione, qualificazione o potenziamento del servizio sanitario regionale, necessari per il conseguimento dell'equilibrio economico . . . sono vincolanti per la regione che ha sottoscritto l'accordo e le determinazioni in esso previste possono comportare effetti di variazione dei provvedimenti normativi ed amministrativi gia' adottati dalla medesima regione in materia di programmazione sanitaria'.

L'art. 4 del d.l. 1° ottobre 2007 n. 159, convertito con modificazione con legge 29 novembre 2007, n. 222, prevede che, qualora nel procedimento di verifica e monitoraggio dei singoli piani di rientro (effettuato dal tavolo di verifica degli adempimenti e dal comitato permanente per la verifica dei l.e.a di cui agli artt. 12 e 9 della citata intesa del 23 marzo 2005), si prefiguri il mancato rispetto da parte delle regioni degli adempimenti previsti dai medesimi piani in funzione degli interventi di risanamento, riequilibrio economico finanziario e di riorganizzazione del sistema sanitario regionale, tale da mettere in pericolo la tutela dell'unita' economica e dei livelli essenziali delle prestazioni, il Presidente del Consiglio dei ministri diffida la regione ad adottare entro quindici giorni tutti gli atti normativi amministrativi, organizzativi e gestionali idonei a garantire il conseguimento degli obiettivi del piano; in caso di inadempimento da parte della regione alla diffida o di verificata inidoneita' o insufficienza delle azioni poste in essere, il Consiglio dei ministri nomina un commissario ad acta per l'intero periodo di vigenza...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT