N. 255 ORDINANZA 23 - 30 luglio 2009

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE;

Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 667, comma 4, e 672 del codice di procedura penale, promosso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Forli' nel procedimento penale a carico di B. G. con ordinanza del 5 gennaio 2008, iscritta al n.

151 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, 1ª serie speciale, dell'anno 2008.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 6 maggio 2009 il giudice relatore Giuseppe Frigo.

Ritenuto che, con ordinanza depositata il 5 gennaio 2008 (r.o. n.

151 del 2008), il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Forli' solleva questione di legittimita' costituzionale della disposizione combinata degli artt. 667, comma 4, e 672 del codice di procedura penale, nella parte in cui - secondo l'interpretazione fornita dalla Corte di cassazione, vincolante per il giudice a quo perche' espressa, quale principio di diritto, in una sentenza attributiva di competenza - prevede che 'all'applicazione dell'amnistia e dell'indulto si possa procedere 'senza formalita'', intesa tale espressione come 'd'ufficio'', prospettandone il contrasto con gli artt. 3, secondo comma, 24, primo comma, 27, terzo comma, 97, primo comma, 101, primo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione;

che il giudice a quo espone, in fatto, che, con ordinanza del 21 marzo 2007, il Tribunale di Forli', chiamato a decidere, come giudice dell'esecuzione, sull'eventuale applicazione dell'indulto a favore di B. G., condannato, con sentenza emessa dallo stesso Tribunale in data 22 marzo 2004, alla pena pecuniaria di euro 780 di multa, aveva dichiarato la propria incompetenza funzionale, rilevando che il beneficiando aveva riportato una successiva condanna a sola pena pecuniaria, a seguito di decreto penale emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Forli', in data 7 maggio 2004, per cui la competenza sarebbe spettata, ai sensi dell'art. 665, comma 4, cod. proc. pen., a tale giudice;

che, ricevuti gli atti, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Forli' aveva sollevato conflitto di competenza, evidenziando un difetto assoluto di competenza del giudice a decidere, in quanto - a suo avviso - la mancanza di una richiesta di parte non consentiva, ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc.

pen., di procedere, nella fase dell'esecuzione, all'applicazione dell'indulto sulle pene pecuniarie;

che, decidendo sul conflitto, la Corte di cassazione, con sentenza n. 3628 del 2007, depositata in data 23 novembre 2007, aveva...

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