N. 253 SENTENZA 23 - 30 luglio 2009

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE;

Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente

Sentenza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge della Provincia autonoma di Trento 6 maggio 2008, n. 4 (Disposizioni in materia di uso di sostanze psicotrope su bambini e adolescenti), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 17-21 luglio 2008, depositato in cancelleria il 25 luglio 2008 e iscritto al n. 38 del registro ricorsi 2008.

Visto l'atto di costituzione della Provincia autonoma di Trento;

Udito nell'udienza pubblica del 7 luglio 2009 il giudice relatore Maria Rita Saulle;

Uditi l'avvocato dello Stato Carlo Sica per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Franco Mastragostino per la Provincia autonoma di Trento.

Ritenuto in fatto 1. - Con ricorso notificato il 17-21 luglio 2008 e depositato il successivo 25 luglio 2008, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., nonche' all'art. 9, n. 10, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge della Provincia autonoma di Trento 6 maggio 2008, n. 4 (Disposizioni in materia di uso di sostanze psicotrope su bambini e adolescenti).

L'impugnato art. 4 subordina il trattamento con sostanze psicotrope su bambini e adolescenti al consenso scritto, libero, consapevole, attuale e manifesto dei genitori, fermo l'obbligo del medico di informare il minore e di tenere conto della sua volonta' assumendone l'assenso (comma 1).

Il successivo comma 2 demanda alla Azienda provinciale per i servizi sanitari la predisposizione del modulo per il consenso informato.

Il comma 3 affida, poi, alla Provincia il compito di individuare strumenti per favorire l'accesso a terapie alternative ai trattamenti di cui al comma 1.

Il comma 4, infine, dispone che il consenso in forma scritta sia allegato a ciascuna prescrizione del farmaco contenente sostanze psicotrope.

A parere del ricorrente, le...

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