DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 febbraio 2009, n. 2 - Regolamento regionale recante: «Integrazioni ed ulteriori modifiche al regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R (Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n 61))».

(Pubblicata nel Supplemento al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 8 del 26 febbraio 2009) LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli artt. 27 e 51 dello statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale n. 29 dicembre 2000, n. 61;

Visti i regolamenti regionali 29 ottobre 2007, n. 10/R, 19 maggio 2008, n. 81R e 22 dicembre 2008, n. 191R;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 39-10850 del 23 febbraio 2009

Emana:

il seguente regolamento Art. 1.

Inserimento dell'art. 28-bis del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R 1. Dopo l'art. 28 del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n.

10/R (Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola), e' inserito il seguente:

'Art. 28-bis (Stati di emergenza per eccezionali eventi meteorologici) - 1. Ove sia stato dichiarato lo stato di emergenza per eccezionali eventi meteorologici, i sindaci, in qualita' di autorita' sanitaria, nei soli casi in cui venga accertata una situazione di rischio di tracimazione dell'effluente zootecnico dalle strutture di stoccaggio delle aziende agricole in conseguenza dello straordinario accumulo di precipitazioni atmosferiche e del prolungamento del periodo di stoccaggio obbligatorio degli effluenti zootecnici conseguente ai divieti di distribuzione in campo stabiliti dal presente regolamento, possono. per il tempo strettamente necessario al superamento della situazione di rischio:

  1. imporre che i volumi di stoccaggio eventualmente utilizzabili presso altre aziende agricole ubicate nel medesimo comune siano messi a disposizione per l'accumulo temporaneo degli effluenti a rischio di tracimazione;

  2. autorizzare il trasferimento degli effluenti eccedenti la disponibilita' di stoccaggio dalle aziende produttrici verso altre aziende agricole ubicate in comuni vicini che si siano rese disponibili su base volontaria o in conseguenza di imposizioni stabilite dal sindaco del competente comune ai sensi della lettera

    a);

  3. verificare, presso il gestore del servizio idrico integrato, la temporanea disponibilita' all'accettazione degli effluenti eccedenti nelle infrastrutture di depurazione delle acque reflue urbane;

  4. autorizzare, nel caso in cui le misure di cui alle lettere a), b) e e) non siano sufficienti a eliminare...

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