Sentenza nº 224 da Trentino Alto Adige, Trento, 24 Luglio 2009
Data di Resoluzione | 24 Luglio 2009 |
Emittente | Trentino Alto Adige - Trento |
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Francesco Mariuzzo, Presidente
Lorenzo Stevanato, Consigliere
Fiorenzo Tomaselli, Consigliere, Estensore
per l'accertamento
dell'indebito pagamento di somme a titolo di oblazione per domanda di condono edilizio respinta, con condanna dell'Amministrazione alla restituzione dell'indebito, nonché degli interessi legali sull'ammontare versato
sul ricorso numero di registro generale 213 del 2008, proposto da:
Zanon Mario e Casoni Daniela, rappresentati e difesi dagli avv.ti Daria De Pretis e Luigi Olivieri, con domicilio eletto presso lo studio della prima in Trento, via SS. Trinità, n.14
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore,
Agenzia delle Entrate - Direzione Generale di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore;Agenzia delle Entrate - Ufficio di Tione, in persona del Direttore pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento, nei cui uffici in Largo Porta Nuova, n. 9 sono per legge domiciliati
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione finanziaria;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18.6.2009 il cons. Fiorenzo Tomaselli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso notificato in data 7-11.8.2008 e successivamente depositato il 28.8, i sigg.ri Mario Zanon e Daniela Casoni, proprietari in località Madonna di Campiglio di una porzione dell'edificio di cui alla p.ed. 723 C.C. Pinzolo. - espongono di aver pagato con tre distinti versamenti all'Agenzia delle Entrate -Ufficio di Tione, a titolo di oblazione, la somma di ? 11.250,00 con riferimento alla domanda di condono richiesta nel dicembre del 2004 al Comune di Pinzolo.
Dopo l'avvenuta reiezione della ridetta istanza, il 6 novembre 2006 i ricorrenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 della L. 28.2.1985, n. 47, avanzavano all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Tione domanda di rimborso di quanto corrisposto a titolo di oblazione.
Di fronte al silenzio dell'Amministrazione finanziaria, gli istanti inviavano la stessa richiesta al Comune di Pinzolo, al quale chiedevano altresì, sulla base dell'anzidetto art. 35, di certificare l'avvenuto pagamento delle somme corrisposte a titolo di oblazione.
L'Amministrazione finanziaria intimata, costituitasi in giudizio, ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per difetto di...
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