Sentenza nº 212 da Trentino Alto Adige, Trento, 22 Luglio 2009

Data di Resoluzione22 Luglio 2009
EmittenteTrentino Alto Adige - Trento

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Francesco Mariuzzo, Presidente

Lorenzo Stevanato, Consigliere, Estensore

Alma Chiettini, Consigliere

per l'annullamento

del silenzio rifiuto formatosi sull'istanza dell?1.9.2008, avanzata dal ricorrente per il compimento del procedimento previsto dall'art. 2 dell'Accordo provinciale per i medici specialisti ambulatoriali ed altre professionalità ambulatoriali, relativo alla branca Odontoiatria, nonché per la declaratoria dell'obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in merito ai sensi dell'art. 2 della legge 7.8.1990, n. 241.

sul ricorso ex art. 21 bis della legge 6.12.1971 n. 1034, numero di registro generale 94 del 2009, proposto da:

Alicino Giuseppe, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco D'Addario, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Maria Cristina Osele in Trento, via Calepina, n. 65

la Provincia autonoma di Trento, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicolò Pedrazzoli, Maurizio Dalla Serra e Viviana Biasetti ed elettivamente domiciliata presso il Servizio legale per gli affari contenziosi in Trento, Piazza Dante, n. 15;

l'Azienda provinciale per i servizi sanitari della Provincia di Trento, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Pisoni e Marina Pecoraro, con domicilio eletto presso il Servizio affari legali dell'A.P.S.S. in Trento, via Degasperi, n. 79

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia autonoma di Trento;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari della Provincia di Trento;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9.7.2009 il cons. Lorenzo Stevanato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato:

- che l'art. 2 dell'Accordo provinciale per i medici specialisti ambulatoriali del 7.6.2006 prevede che, entro due mesi dalla sua sottoscrizione, l'Azienda provinciale per i servizi sanitari (A.P.S.S.) adotti il piano generale delle esigenze dell'attività specialistica convenzionata a tempo indeterminato e lo trasmette alla Provincia autonoma di Trento (P.A.T.), che lo approva entro 30 giorni;

- che detto piano è stato approvato con deliberazione della Giunta provinciale 10.11.2006, n. 2339, senza tuttavia che esso abbia compreso anche l'attività di...

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