N. 220 ORDINANZA 8 - 17 luglio 2009

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE;

Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 126 e 127 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), promosso dal Tribunale di Ascoli Piceno nel procedimento vertente tra B.Z. e G.P. con ordinanza del 9 ottobre 2008, iscritta al n. 7 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 2009.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 giugno 2009 il Giudice relatore Maria Rita Saulle.

Ritenuto che il Tribunale di Ascoli Piceno, nel corso di un procedimento volto ad ottenere la revisione delle disposizioni contenute in una sentenza di divorzio, con ordinanza del 9 ottobre 2008, ha sollevato, in relazione agli artt. 24, terzo comma, e 97 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale degli artt. 126 e 127 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia);

che il rimettente riferisce di aver dichiarato inammissibile il ricorso presentato da B. Z., ammessa al patrocinio a spese dello Stato e che, a seguito di tale giudizio, il difensore della ricorrente ha formulato istanza di liquidazione dei propri onorari;

che, a parere del rimettente, l'art. 126, nella parte in cui non prevede l'obbligo per il Consiglio dell'ordine degli avvocati, in sede di ammissione al beneficio in esame, di motivare sulla non manifesta infondatezza della pretesa che l'istante intende far valere in giudizio, impedisce al giudice ogni accertamento sulla sussistenza di tale requisito anche nei casi, come quello in esame, in cui sin dall'inizio la domanda fatta valere dalla persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato risulta palesemente infondata;

che, sempre a parere del Tribunale, l'art. 127, ultimo comma, del d.P.R. n. 115 del 2002 impedisce al giudice, in sede di liquidazione degli onorari spettanti al difensore della persona ammessa al patrocinio a spese...

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