N. 217 SENTENZA 8 - 14 luglio 2009

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA , Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente

Sentenza nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 420-ter, comma 5, e 484, comma 2-bis, del codice di procedura penale promosso dal Tribunale di Brindisi, sezione distaccata di Francavilla Fontana, nel procedimento penale a carico di S. M., con ordinanza del 2 ottobre 2008, iscritta al n. 24 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 2009.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 giugno 2009 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo.

Ritenuto in fatto 1. - Il Tribunale di Brindisi, sezione distaccata di Francavilla Fontana, con ordinanza del 2 ottobre 2008, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli articoli 3, 24, primo e secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 420-ter, comma 5, e dell'art. 484, comma 2-bis, del codice di procedura penale nella parte in cui 'non consentono al giudice del dibattimento di rinviare ad una nuova udienza nel caso in cui l'assenza del difensore della costituita parte civile sia dovuta ad assoluta impossibilita' di comparire per legittimo impedimento prontamente comunicato'.

Il rimettente premette di essere chiamato a decidere in un procedimento penale a carico di S. M., imputato del delitto di cui all'art. 570 codice penale (violazione degli obblighi di assistenza familiare), in relazione al quale, in data 5 giugno 2007, il difensore della costituita parte civile P. M. ha depositato in cancelleria un certificato medico, datato 4 giugno 2007, attestante condizioni di salute incompatibili con la sua comparizione per l'udienza del 7 giugno 2007.

Il giudice a quo riferisce che all'udienza del 7 giugno 2007 non ha accolto la richiesta di differimento dell'udienza, in forza del combinato disposto degli artt. 420-ter, comma 5, e 484, comma 2-bis, cod. proc. pen., in quanto dette norme riservano il diritto di differimento dell'udienza in caso di legittimo impedimento, prontamente comunicato, soltanto al difensore dell'imputato, sicche', nella medesima udienza, ai sensi dell'art. 519 cod. proc. pen., ha provveduto all'ammissione di prove testimoniali richieste dall'imputato a seguito di contestazione suppletiva.

Precisa, inoltre, che all'udienza dell'8 maggio 2008 il difensore della parte civile ha eccepito, ai sensi dell'art. 180 cod. proc.

pen., la nullita' dell'ordinanza con la quale il giudicante ha respinto la richiesta di rinvio dell'udienza del 7 giugno 2007 e del provvedimento di ammissione delle nuove prove richieste dall'imputato, per violazione dell'art. 178, lett. c), cod. proc.

pen., ovvero per inosservanza delle disposizioni concernenti l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza della parte civile costituita; in particolare, il difensore della parte civile ha eccepito che l'ordinanza di ammissione delle prove richieste dall'imputato, a seguito della contestazione suppletiva, e' stata pronunziata nonostante la sua assenza, dovuta ad impedimento assoluto, prontamente comunicato e, quindi, senza alcun contraddittorio con una delle parti del processo.

Il giudice rimettente prospetta la violazione degli artt. 3, 24, primo e secondo comma, e 111, secondo comma, Cost. ritenendo, in punto di rilevanza della questione, che l'eccezione di nullita' e, quindi, il giudizio non possono essere definiti indipendentemente dalla risoluzione della questione di costituzionalita' in esame, giacche' l'incostituzionalita' degli artt. 420-ter, comma 5 e 484, comma 2-bis, 'nei termini prospettati dal difensore della parte civile imporrebbe al decidente di accogliere l'eccezione di nullita'.

Pone in evidenza il rimettente che la questione appare non manifestamente infondata, in quanto 'la mancata estensione da parte del combinato disposto degli articoli 420-ter comma 5, e 484 comma 2-bis, cod. proc. pen. al difensore della parte civile dell'istituto del rinvio dell'udienza in caso di mancata comparizione, quanto meno quando la stessa sia dovuta, come nel caso in esame, ad impossibilita' assoluta per forza maggiore sembra contrastare' con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., con quello della parita' delle parti nel processo di cui al secondo comma dell'art.

111 Cost. e con il principio di inviolabilita' della difesa di cui ai commi primo e secondo dell'art. 24 Cost.

L'omessa previsione contrasterebbe, secondo il rimettente, con il principio di uguaglianza, 'stante l'irragionevole discriminazione operata tra il difensore dell'imputato ed il difensore della parte civile che vengono a trovarsi nella medesima situazione incolpevole';

con il principio della parita' delle parti nel processo, 'stante l'attribuzione del diritto al...

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