Sentenza nº 209 da Trentino Alto Adige, Trento, 09 Luglio 2009

Data di Resoluzione09 Luglio 2009
EmittenteTrentino Alto Adige - Trento

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Francesco Mariuzzo, Presidente

Lorenzo Stevanato, Consigliere

Fiorenzo Tomaselli, Consigliere, Estensore

per l'annullamento

del provvedimento del "Comitato di esperti per i referendum" del Comune di Ala di data 25.9.2007, concernente il giudizio di inammissibilità della proposta referendaria avanzata dagli istanti in merito alla periodicità della manifestazione denominata ?Ala città di velluto?.

sul ricorso numero di registro generale 120 del 2008, proposto da:

Trainotti Angelo, Armelao Sergio, Brusco Eros e Cavagna Marcello, rappresentati e difesi dall'avv. Diego Senter, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Franco Busana in Trento, Via Suffragio, n. 122

Comune di Ala, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimo Amadori e Germano Berteotti, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Trento, Via Grazioli n. 15;

Comitato di esperti per i referendum del Comune di Ala, non costituito in giudizio

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ala;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21.5.2009 il cons. Fiorenzo Tomaselli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso notificato il 10.4.2008 e depositato presso la Segreteria del Tribunale il successivo 8.5, è stato contestato il giudizio di inammissibilità opposto sulla proposta referendaria avanzata dagli istanti dall'apposito Comitato di esperti previsto dall'art. 19 dello statuto comunale

Detta statuizione è stata motivata con l'assunto contrasto con l'art. 17, comma 1, dello statuto comunale, in quanto la periodicità di manifestazioni culturali promosse e/o coordinate dal Comune non rientrerebbe nella competenza deliberativa del consiglio comunale di Ala.

I ricorrenti hanno dedotto l'illegittimità del provvedimento impugnato sotto plurimi profili.

Si è costituita in giudizio l'Amministrazione comunale intimata, contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone la reiezione.

All'udienza del 21.5.2009 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

  1. I ricorrenti impugnano il giudizio di inammissibilità, pronunciato dall'apposito Comitato di esperti statutariamente previsto sulla proposta referendaria avanzata in merito...

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