Sentenza nº 205 da Trentino Alto Adige, Trento, 08 Luglio 2009

Data di Resoluzione08 Luglio 2009
EmittenteTrentino Alto Adige - Trento

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Francesco Mariuzzo, Presidente

Lorenzo Stevanato, Consigliere, Estensore

Fiorenzo Tomaselli, Consigliere

per l'annullamento

del provvedimento reiettivo di concessione edilizia avente ad oggetto la realizzazione di due nuovi edifici residenziali sulle pp.ff. 1259/3 - 1259/5, 1266, 1265, 1264/2 e 1267 C.C. Pozza di Fassa a firma del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Pozza di Fassa.

sul ricorso numero di registro generale 203 del 2006, proposto da:

Crepaz Luciano e Lorenz Giuliano, rappresentati e difesi dall'avv. Flavio Maria Bonazza ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Trento, Piazza Mosna, n. 8

il Comune di Pozza di Fassa, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Marco Dalla Fior ed Andrea Lorenzi ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Trento, Via Paradisi, n. 15/5

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pozza di Fassa;

Viste le memorie difensive;

Vista la propria ordinanza istruttoria 23.7.2008, n. 46 ed il relativo adempimento;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18.6.2009 il cons. Lorenzo Stevanato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

I ricorrenti avevano presentato in data 15.4.2005, al Comune di Pozza di Fassa, un'istanza di concessione edilizia per la realizzazione di due nuovi edifici residenziali.

Dopo ripetute richieste di integrazione documentale, e dopo un primo parere negativo, espresso in data 27.2.2006 dalla Commissione edilizia comunale (di seguito: C.E.C.), l'Amministrazione aveva comunicato il preavviso di rigetto ex art. 13 della L.p. 31.7.1993, n. 13 ed aveva negato il rilascio della concessione edilizia col provvedimento 18.7.2006, indicato in epigrafe. Esso è stato motivato ob relationem con richiamo al conclusivo parere dell?11.7.2006 della C.E.C., la quale aveva opposto che ?il calcolo dei volumi urbanistici risulta ancora errato? e che ?il progetto non è conforme agli strumenti urbanistici perché la cubatura è superiore a quella concedibile?.

Avverso tale provvedimento vengono dedotti i seguenti motivi:

1) eccesso di potere per insufficienza e/o perplessità della motivazione del provvedimento, violazione delle norme pianificatorie di zona disciplinanti l'attività edificatoria sul lotto edificando, eccesso di potere per insufficiente istruttoria e travisamento della realtà.

I ricorrenti lamentano che il tenore dell'atto impugnato non consentirebbe di ricostruire l'iter logico seguito dall'Amministrazione. Nell'ipotesi che la ragione del diniego risieda nella notazione conclusiva pertinente un volume urbanistico superiore a quello concedibile, detto argomento risulterebbe in contrasto con la pianificazione di zona in quanto l'elaborato prodotto a corredo delle osservazioni presentate evidenzierebbe in maniera puntuale le modalità di calcolo della...

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