Sentenza nº 1494 da Lombardia, Brescia, 16 Luglio 2009

Data di Resoluzione16 Luglio 2009
EmittenteLombardia - Brescia

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Giorgio Calderoni, Presidente, Estensore

Stefano Tenca, Primo Referendario

Francesco Gambato Spisani, Primo Referendario

per l'annullamento

a) quanto al ricorso n. 123 del 2007:

ORDINANZA DIRIGENZIALE 21.12.2006, DI CHIUSURA ESERCIZIO DI TELECOMUNICAZIONI ACCESSIBILI AL PUBBLICO ED ATTI PRESUPPOSTI (art. 23 NTA di cui alla Variante parziale al PRG approvata con deliberazione consiliare 28.11.2006, n. 83);

b) quanto al ricorso n. 877 del 2007:

- ORDINANZA DEL DIRIGENTE RESPONSABILE 9.5.2007 n. 11095, DI DENEGATA AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA PER PHONE CENTER E DI CHIUSURA DEFINITIVA ESERCIZIO;

- DELL'ORDINANZA DEL DIRIGENTE SETTORE TERRITORIO 21.6.2007 n. 14919, DI DEMOLIZIONE OPERE ESEGUITE IN ASSENZA DI DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA?;

c) quanto al ricorso n. 153 del 2009:

provvedimento del Dirigente n. 31072 del 17.11.2008, di annullamento in autotutela dei titoli edilizi per opere di manutenzione straordinaria e modifiche interne all'esercizio di telefonia pubblica ed atti connessi;

e per la condanna

del Comune di Chiari al risarcimento del danno;

sul ricorso numero di registro generale 123 del 2007, proposto da:

Indian Market Snc di Kaur Navjot & C., rappresentata e difesa dall'avv. Natalina Vitali, con domicilio presso Segreteria T.A.R. in Brescia, via Malta, 12;

Comune di Chiari, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Bezzi, con domicilio eletto presso il medesimo in Brescia, via Cadorna, 7;

Provincia di Brescia, n.c.;

Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Chiari;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11/06/2009 il dott. Giorgio Calderoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

sul ricorso numero di registro generale 877 del 2007, proposto da:

Indian Market Snc di Kaur Navjot & C., rappresentata e difesa dall'avv. Natalina Vitali, con domicilio presso Segreteria T.A.R. in Brescia, via Malta, 12;

Comune di Chiari, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Bezzi, con domicilio eletto presso il medesimo in Brescia, via Cadorna, 7;

sul ricorso numero di registro generale 153 del 2009, proposto da:

Indian Market Snc di Kaur Navjot & C., rappresentata e difesa dall'avv. Natalina Vitali, con domicilio presso Segreteria T.A.R. in Brescia, via Malta, 12;

Comune di Chiari, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Bezzi, con domicilio eletto presso il medesimo in Brescia, via Cadorna, 7;

FATTO e DIRITTO

Ia. Con un primo ricorso n. 123/2007, la Ditta Indian Market - riassunte le vicende amministrative seguite al regolare inizio (21.5.2004), dell'attività di call center e vendita generi alimentari in Comune di Chiari - impugna l'Ordinanza 29.12.2006 di chiusura dell'attività di telecomunicazioni accessibili al pubblico e la presupposta Variante parziale al PRG (art. 23 NTA), entrambe meglio indicate sub ?a? in epigrafe, deducendo:

* inadempimento del Comune di Chiari alla sentenza n. 1580/2006 di questo TAR, con cui si ordinava di concludere il procedimento amministrativo avviato con Ordinanza 1.2.2006, n. 3237 (sospensione dell'attività di c.d. ?phone center? per mancanza di requisiti igienici e di sicurezza);

* ingiustificata applicazione delle misure di salvaguardia ex art. 13 comma 12 L.R. n. 12/2005;

* illegittimità, per disparità di trattamento e ingiustizia manifesta, dell'art. 23 N.T.A. della suddetta Variante parziale, nella parte in cui esclude dal Centro storico unicamente le attività di phone center;

* illegittimità del medesimo art. 23, per violazione della L.R. 6.3.2006, n. 6 e dell'art. 98 bis L.R. n. 12/2005;

* inoperatività, nei confronti della ricorrente, del disposto dello stesso art. 23, laddove impedisce di adibire i phone center a tale attività, qualora intercorrano più di 90 giorni consecutivi dalla sospensione o cessazione di una precedente attività di servizi telefonici;

* illegittimità dell'ordinanza 21.12.2006, di chiusura dell'attività, adottata a conclusione del procedimento avviato con la citata Ordinanza 1.2.2006.

Ib. Resiste al ricorso il Comune di Chiari.

Ic. Con ordinanza 22 febbraio 2007, n. 214, questo T.A.R. accoglieva la domanda cautelare di parte ricorrente.

IIa. Con successivo ricorso n. 877/2007, Indian Market impugna i provvedimenti sub b) in epigrafe (rispettivamente: 9.2.007, di negata autorizzazione alla regolarizzazione dell'attività esistente prima del 22.3.2006 e di chiusura definitiva dell'esercizio; 21.6.2007, di demolizione opere edili), deducendo censure così articolate:

  1. relativamente all'ordinanza 9.5.2007 di chiusura dell'attività:

    - erronea interpretazione L.R. n. 6/2006, in ordine alla pretesa mancanza di realizzazione del secondo bagno ad uso pubblico;

    - violazione della legge n. 241/90;

    - illegittimità costituzionale delle norme che impongono il termine perentorio del 22.3.2007 per l'adeguamento ai requisiti igienico-sanitari dei centri di telefonia già operanti;

  2. relativamente all'ordinanza di demolizione 21.6.2007:

    - eccesso di potere, poiché il provvedimento si fonderebbe sull'erroneo presupposto della necessità di d.i.a. per il secondo bagno destinato al pubblico.

    IIb. Il Comune di Chiari si è costituito...

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