Sentenze nº T-24/07 da Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, 01 Luglio 2009

Data di Resoluzione01 Luglio 2009
EmittenteTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Numero di RisoluzioneT-24/07

Nella causa T-24/07,

ThyssenKrupp Stainless AG, con sede in Duisburg (Germania), rappresentata dagli avv.ti M. Klusmann e S. Thomas,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. F. Castillo de la Torre, R. Sauer e O. Weber, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda di annullamento, totale o parziale, della decisione della Commissione 20 dicembre 2006, relativa ad un procedimento a norma dell-articolo 65 [CA] (Caso COMP/F/39.234 - Extra di lega - riadozione), e, in subordine, la domanda di riduzione dell-ammenda inflitta alla ThyssenKrupp Stainless dalla decisione medesima,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quinta Sezione),

composto dai sigg. M. Vilaras (relatore), presidente, M. Prek e V.M. Ciuc-, giudici,

cancelliere: sig.ra T. Weiler, amministratore,

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all-udienza dell-11 dicembre 2008,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

  1. Disposizioni del Trattato CECA

    1 L-art. 65 CA prevede quanto segue:

    1. È proibito ogni accordo tra imprese, ogni decisione d-associazioni d-imprese e ogni pratica concordata che tenda, sul mercato comune, direttamente o indirettamente, a impedire, limitare o alterare il giuoco normale della concorrenza e in particolare:

    a) a fissare o determinare i prezzi;

    b) a limitare o controllare la produzione, lo sviluppo tecnico o gli investimenti;

    c) a ripartire i mercati, i prodotti, i clienti o le fonti d-approvvigionamento.

    2. Tuttavia, la Commissione autorizza, per prodotti determinati, accordi di specializzazione o accordi d-acquisto o di vendita in comune, [ove ricorrano talune ipotesi] (-).

    3. La Commissione può ottenere, conformemente alle disposizioni dell-articolo 47, ogni informazione necessaria per l-applicazione del presente articolo, sia con richiesta specifica diretta agli interessati, sia con regolamento che definisca la natura degli accordi, delle decisioni o delle pratiche che devono esserle comunicati.

    4. Gli accordi o le decisioni vietati per effetto della sezione 1 del presente articolo sono nulli di pieno diritto e non possono essere invocati avanti ad alcuna giurisdizione degli Stati membri.

    La Commissione ha competenza esclusiva, con riserva dei ricorsi avanti alla Corte, per pronunciarsi sulla conformità di tali accordi o decisioni con le disposizioni del presente articolo.

    5. Alle imprese che abbiano concluso un accordo nullo di pieno diritto, eseguito o tentato d-eseguire, per mezzo di arbitrato, di penale, boicottaggio, o in qualsiasi altro modo, un accordo o una decisione nulli di pieno diritto, o un accordo la cui approvazione è stata rifiutata o revocata; oppure che abbiano ottenuto il beneficio d-una autorizzazione per mezzo di informazioni scientemente false o travisate; oppure che abbiano attuato pratiche contrarie alle disposizioni della sezione 1, la Commissione può infliggere ammende e penalità di mora al massimo uguali al doppio del volume d-affari ottenuto con i prodotti oggetto dell-accordo, della decisione o della pratica contrari alle disposizioni del presente articolo, senza pregiudizio, se il loro scopo è di limitare la produzione, lo sviluppo tecnico o gli investimenti, di un aumento del massimo cos-

    determinato fino al 10% del volume d-affari annuo delle imprese in argomento, per quanto concerne l-ammenda, e fino al 20% del volume d-affari giornaliero, per quanto concerne le penalità di mora

    .

    2 Conformemente all-art. 97 CA, il Trattato CECA è scaduto il 23 luglio 2002.

  2. Comunicazione della Commissione relativa ad alcuni aspetti del trattamento di casi in materia di concorrenza a seguito della scadenza del Trattato CECA

    3 Il 18 giugno 2002, la Commissione ha adottato la comunicazione relativa ad alcuni aspetti del trattamento di casi in materia di concorrenza a seguito della scadenza del Trattato CECA (GU C 152, pag. 5; in prosieguo: la «comunicazione 18 giugno 2002»).

    4 Al punto 2 della comunicazione 18 giugno 2002, viene precisato che essa si prefigge:

    - (-) di sintetizzare per gli operatori economici e gli Stati membri, nella misura in cui essi sono interessati dal trattato CECA e dalla relativa legislazione secondaria, i più importanti cambiamenti che il passaggio al regime CE comporta relativamente alle norme sostanziali e procedurali applicabili,

    - (-) di spiegare come la Commissione intende affrontare questioni specifiche sollevate dal passaggio dal regime CECA al regime CE nei settori dell-antitrust (-), del controllo delle concentrazioni (-) e del controllo degli aiuti di Stato

    .

    5 Il punto 31 della comunicazione 18 giugno 2002, che figura nella sezione relativa alle questioni specifiche che sorgono con il passaggio dal regime CECA al regime CE, è cos-

    formulato:

    Se la Commissione, nell-applicare il diritto di concorrenza comunitario alle intese, individua una violazione in un settore rientrante nel campo di applicazione del trattato CECA, il diritto sostanziale applicabile sarà, indipendentemente dal momento in cui tale applicazione ha luogo, quello in vigore nel momento in cui si sono verificati i fatti che hanno costituito la violazione. In ogni caso, per quanto riguarda la procedura, dopo la scadenza del trattato CECA, si applicherà il diritto CE (-)

    .

  3. Disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2003

    6 Ai sensi dell-art. 4 del regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l-applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 [CE] e 82 [CE] (GU 2003, L 1, pag. 1), «[a]i fini dell-applicazione degli articoli 81 [CE] e 82 [CE], alla Commissione sono attribuite le competenze previste dal presente regolamento».

    7 L-art. 7, n. 1, del regolamento n. 1/2003 cos-

    recita:

    Se la Commissione constata, in seguito a denuncia o d-ufficio, un-infrazione all-articolo 81 [CE] o all-articolo 82 [CE], può obbligare, mediante decisione, le imprese e associazioni di imprese interessate a porre fine all-infrazione constatata. A tal fine può imporre loro l-adozione di tutti i rimedi comportamentali o strutturali, proporzionati all-infrazione commessa e necessari a far cessare effettivamente l-infrazione stessa. I rimedi strutturali possono essere imposti solo quando non esiste un rimedio comportamentale parimenti efficace o quando un rimedio comportamentale parimenti efficace risulterebbe più oneroso, per l-impresa interessata, del rimedio strutturale. Qualora la Commissione abbia un legittimo interesse in tal senso, essa può inoltre procedere alla constatazione di un-infrazione già cessata

    .

    8 L-art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003 dispone quanto segue:

    La Commissione può, mediante decisione, infliggere ammende alle imprese ed alle associazioni di imprese quando, intenzionalmente o per negligenza:

    a) commettono un-infrazione alle disposizioni dell-articolo 81 [CE] o dell-articolo 82 [CE]; oppure

    b) contravvengono a una decisione che disponga misure cautelari ai sensi dell-articolo 8; oppure

    c) non rispettano un impegno reso obbligatorio mediante decisione ai sensi dell-articolo 9.

    Per ciascuna impresa o associazione di imprese partecipanti all-infrazione, l-ammenda non deve superare il 10% del fatturato totale realizzato durante l-esercizio sociale precedente.

    Qualora l-infrazione di un-associazione sia relativa alle attività dei membri della stessa, l-ammenda non deve superare il 10% dell-importo del fatturato totale di ciascun membro attivo sul mercato coinvolto dall-infrazione dell-associazione

    .

    9 L-art. 27 del regolamento n. 1/2003 stabilisce quanto segue:

    1. Prima di adottare qualsiasi decisione prevista dagli articoli 7, 8, 23 e 24, paragrafo 2, la Commissione dà modo alle imprese e associazioni di imprese oggetto del procedimento avviato dalla Commissione di essere sentite relativamente agli addebiti su cui essa si basa. La Commissione basa le sue decisioni solo sugli addebiti in merito ai quali le parti interessate sono state poste in condizione di essere sentite. I ricorrenti sono strettamente associati al procedimento.

    2. Nel corso del procedimento sono pienamente garantiti i diritti di difesa delle parti interessate. Esse hanno diritto d-accesso al fascicolo della Commissione, fermo restando il legittimo interesse delle imprese alla tutela dei propri segreti aziendali. Sono esclusi dal diritto di accesso le informazioni riservate e i documenti interni della Commissione e delle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri. Sono esclusi specificamente dal diritto di accesso gli scambi di corrispondenza fra la Commissione e le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri o fra queste ultime, compresi i documenti redatti ai sensi degli articoli 11 e 14. Nessuna disposizione del presente paragrafo può impedire alla Commissione la divulgazione e l-utilizzo delle informazioni necessarie a dimostrare l-esistenza di un-infrazione.

    (-)

    .

    Fatti all-origine della controversia

    10 La Krupp Thyssen Nirosta GmbH, società di diritto tedesco, è sorta il 1° gennaio 1995 dalla concentrazione delle attività nel settore dei prodotti piatti di acciaio inossidabile, resistenti agli acidi e alle temperature elevate, della Thyssen Stahl AG (in prosieguo: la «Thyssen») e della Fried Krupp AG Hoesch-Krupp. La Krupp Thyssen Nirosta è diventata, dopo aver cambiato più volte la denominazione societaria, ThyssenKrupp Stainless AG (in prosieguo: la «ricorrente» o la «TKS»).

    11 L-acciaio inossidabile è uno speciale tipo di acciaio la cui principale proprietà è la sua resistenza alla corrosione. Tale proprietà deriva dall-impiego di vari elementi della lega (nichel, cromo e molibdeno) nel processo di produzione. L-acciaio inossidabile viene impiegato in forma di prodotti piatti (fogli o bobine; lamine a caldo o a freddo) o di prodotti lunghi (barre, vergelle, profilati, lamine a caldo o finiti). La maggioranza di tali prodotti rientra nella sfera del Trattato CECA ai sensi dell-art. 81 CA.

    12 Il 16 marzo 1995, a seguito di informazioni apparse sulla...

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