LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2008, n. 21 - Fondazione di partecipazione Umbria Jazz - Abrogazione della legge regionale 27 marzo 1990, n. 7 (Fondazione «Umbria Jazz»).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 59 del 24 dicembre 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalita' 1. La Regione, in armonia con lo Statuto regionale, promuove la costituzione della Fondazione di partecipazione Umbria Jazz, di seguito denominata Fondazione, al fine di promuovere e sostenere lo sviluppo dello spettacolo dal vivo, nell'ambito delle iniziative di promozione turistica, culturale e di valorizzazione dell'immagine dell'Umbria in Italia e all'estero.

  1. La Fondazione ha lo scopo di assicurare la continuita' della manifestazione Umbria Jazz attraverso la realizzazione di tutte le iniziative necessarie per lo sviluppo e la diffusione della stessa, provvedendo al reperimento dei mezzi finanziari e favorendo il coinvolgimento e la partecipazione di soggetti ed enti pubblici e privati.

  2. La Regione e' titolare dei marchi registrati relativi alla manifestazione Umbria Jazz. Con apposita convenzione tra Regione e Fondazione sono disciplinate le modalita' di utilizzazione dei marchi stessi.

    Art. 2.

    Costituzione 1. L'adesione della Regione alla Fondazione, in qualita' di ente fondatore, e' deliberata dalla Giunta regionale previa verifica della corrispondenza dello statuto della Fondazione stessa alle previsioni di cui alla presente legge.

  3. Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato a compiere gli atti necessari alla costituzione della Fondazione.

  4. Lo statuto della Fondazione, ai fini di cui al comma 1, deve prevedere, oltre al perseguimento dello scopo di cui all'art. 1, comma 2, che:

    1. l'Assemblea dei partecipanti e' composta dai fondatori originari e dai successivi aderenti che assumono la qualita' di fondatori con il conferimento di una quota destinata al fondo di dotazione e un contributo annuale;

    2. l'Assemblea di cui alla lettera a) e' composta da un numero di rappresentanti regionali pari al numero complessivo di quelli assegnati agli altri soggetti partecipanti con un minimo di tre e che il numero dei rappresentanti di ciascun altro soggetto e' rapportato al valore patrimoniale conferito, fino ad un massimo di due;

    3. il Presidente della Fondazione e' nominato dalla Regione e che lo stesso svolge le funzioni di Presidente del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea dei partecipanti;

    4. il Consiglio di amministrazione e' composto da un numero di componenti fino ad un massimo di nove, compreso il...

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