LEGGE REGIONALE 16 dicembre 2008, n. 20 - Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 59 del 24 dicembre 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto 1. La presente legge, in attuazione degli artt. 28 e 29 dello Statuto regionale, disciplina il Consiglio delle Autonomie locali (CAL) quale organo di consultazione, di partecipazione ai processi decisionali della Regione e di rappresentanza unitaria del sistema delle autonomie locali dell'Umbria.

Art. 2.

Funzioni 1. Il CAL esercita l'iniziativa legislativa ai sensi dell'art. 35, comma 1, dello Statuto regionale.

  1. Il CAL esprime, in particolare, parere obbligatorio su atti riguardanti:

    1. i piani regionali di sviluppo;

    2. la programmazione regionale;

    3. il bilancio annuale e pluriennale ed il conto consuntivo;

    4. l'allocazione e le modalita' di esercizio, anche in forma associata di funzioni e competenze degli enti locali, il decentramento di funzioni o di attivita' amministrative regionali, nonche' i criteri per l'adozione degli atti di trasferimento dei beni, del personale e delle risorse finanziarie necessarie allo svolgimento delle funzioni conferite;

    5. il recepimento degli atti normativi dell'Unione europea di cui all'art. 30 della legge regionale 9 luglio 2007, n. 23 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale - Unione europea e relazioni internazionali - Innovazione e semplificazione);

    6. l'esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 23/2007;

    7. l'individuazione di indicatori, criteri di rilevazione e metodologie per l'analisi degli effetti delle politiche regionali sul sistema delle autonomie locali di cui all'art. 28 della legge regionale n. 23/2007.

  2. Oltre alle funzioni di cui ai commi 1 e 2 il CAL:

    1. svolge compiti di informazione, studio, consultazione, raccordo e proposta sui problemi di interesse comune e sulle relazioni tra enti locali, Regione e Stato, predisponendo un rapporto che trasmette annualmente al Presidente del Consiglio regionale ed al Presidente della Giunta regionale;

    2. nelle materie di competenza degli enti locali, rappresenta alla Regione le istanze del sistema delle autonomie nell'ambito del processo di partecipazione della Regione alla formazione degli atti comunitari;

    3. propone al Presidente della Giunta regionale di promuovere la questione di legittimita' costituzionale nei confronti delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato che ritiene lesivi delle competenze degli enti locali;

    4. esercita tutte le altre competenze previste dallo Statuto e dalle leggi regionali.

  3. Il CAL, anche su richiesta del Presidente della Giunta o del Presidente del Consiglio regionale, si riunisce in apposita sessione per lo svolgimento delle attivita' di cui ai commi 2, lettera e) e 3, lettera b).

  4. Il Presidente del CAL trasmette l'ordine del giorno delle sedute al Presidente della Giunta ed al Presidente del Consiglio, che lo comunica ai presidenti dei Gruppi consiliari.

  5. Ciascun consigliere regionale puo' richiedere al Presidente del CAL atti e documenti relativi all'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo.

    Art. 3.

    Procedimento 1. Il Presidente del Consiglio regionale, contestualmente all'assegnazione alle competenti commissioni consiliari di un atto di cui all'art. 2, comma 2 di iniziativa dei soggetti di cui all'art. 35 dello Statuto diversi dalla Giunta regionale, trasmette l'atto al CAL, che esprime il proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento. Decorso tale termine, si prescinde dal parere stesso.

  6. La Giunta regionale, prima dell'adozione definitiva di uno degli atti di cui all'art. 2, comma 2, richiede il parere del CAL, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento dell'atto stesso.

    Decorso inutilmente tale termine la Giunta regionale delibera in via definitiva.

  7. La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale il parere di cui al comma 2, corredato da eventuali proposte e osservazioni, contestualmente agli atti definitivamente adottati.

  8. Qualora la commissione consiliare competente abbia apportato modifiche ampie e sostanziali a un atto sul quale il CAL ha gia' espresso il proprio parere, il...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT