LEGGE REGIONALE 31 marzo 2009, n. 4 - Disciplina dell'agriturismo e della multifunzionalita' delle aziende agricole.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n.

52 del 31 marzo 2009) L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Finalita' 1. La Regione Emilia-Romagna, in armonia con la legislazione comunitaria e statale, al fine di valorizzare il patrimonio economico, socio-culturale ed ambientale del proprio territorio attraverso le attivita' del settore agricolo, promuove lo sviluppo dell'agriturismo e della multifunzionalita' delle aziende agricole.

  1. La presente legge e' volta in particolare a:

    1. tutelare, qualificare e valorizzare le risorse specifiche di ciascun territorio;

    2. favorire il mantenimento delle attivita' umane nelle aree rurali con specifico riferimento alle zone montane;

    3. sviluppare la multifunzionalita' in agricoltura e la differenziazione dei redditi agricoli;

    4. promuovere iniziative a difesa del suolo, del territorio e dell'ambiente da parte degli imprenditori agricoli attraverso l'incremento dei redditi aziendali e il miglioramento della qualita' di vita;

    5. favorire il mantenimento e lo sviluppo agricolo e forestale del territorio rurale e la valorizzazione del sistema delle aree protette;

    6. recuperare il patrimonio edilizio rurale tutelando le peculiarita' paesaggistiche, storiche, architettoniche ed ambientali;

    7. sostenere ed incentivare le produzioni tipiche, le produzioni di qualita' e le connesse tradizioni enogastronomiche;

    8. promuovere iniziative di valorizzazione dei prodotti e dei servizi offerti dall'azienda agricola multifunzionale;

    9. avvicinare la popolazione e le giovani generazioni al mondo agricolo, alle sue tradizioni, alla sua cultura per favorire la conoscenza del sistema agroalimentare regionale.

  2. Per le finalita' di cui al comma 2, lettera g), la Regione promuove inoltre la formulazione di linee guida a livello provinciale, in accordo con le diverse rappresentanze dei settori del turismo e dei produttori agricoli, atte a favorire la conoscenza e la valorizzazione delle produzioni tipiche e locali e della cultura enogastronomica regionale.

    Art. 2.

    Funzioni della Regione, delle Province, delle Comunita' montane e dei Comuni 1. La Regione, ai sensi della legge regionale 15 maggio 1997, n.

    15 (Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della legge regionale 27 agosto 1983, n.

    34), in materia di agriturismo svolge funzioni normative, di programmazione, indirizzo e coordinamento.

  3. La Giunta regionale, sentita la Commissione assembleare competente, con apposito atto specifica, in applicazione della presente legge, i criteri necessari per l'esercizio dell'attivita' agrituristica, le modalita' di svolgimento della stessa nonche' le procedure amministrative e di controllo applicabili.

  4. Le Province e le Comunita' montane, ai sensi della legge regionale n. 15 del 1997, art. 3, esercitano funzioni amministrative e di controllo sulle attivita' agricole svolte dalle aziende agrituristiche sui territori di loro competenza.

  5. Le Province, in particolare, concedono l'abilitazione all'esercizio dell'attivita' agrituristica, rilasciano il certificato relativo al rapporto di connessione con l'attivita' agricola, detengono l'elenco degli operatori agrituristici ed esercitano le funzioni amministrative relative alla denuncia dei prezzi e alle rilevazioni statistiche riguardanti la consistenza della ricettivita' ed il movimento turistico. Le Province possono costituire commissioni consultive al fine di valutare e monitorare l'andamento dell'offerta turistica rurale.

  6. I Comuni svolgono funzioni amministrative e di controllo relativamente allo svolgimento dell'attivita' agrituristica.

    Art. 3.

    Definizione di attivita' agrituristica 1. Per attivita' agrituristiche si intendono esclusivamente le attivita' di ricezione ed ospitalita' esercitate in azienda dagli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, anche nella forma di societa' di capitali o di persone oppure associati fra loro, in rapporto di connessione con le attivita' agricole di coltivazione, allevamento e silvicoltura.

  7. Rientrano nell'agriturismo e sono assoggettate alle prescrizioni di cui alla presente legge le seguenti attivita', anche se svolte disgiuntamente:

    1. dare ospitalita' in alloggi o in spazi aperti attrezzati destinati alla sosta;

    2. somministrare pasti e bevande;

    3. organizzare degustazioni di prodotti aziendali trasformati in prodotti enogastronomici ivi inclusa la mescita dei vini;

    4. organizzare attivita' ricreative, culturali, sociali, didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo, anche in convenzione con enti pubblici, finalizzate alla valorizzazione del territorio, delle attivita' e del patrimonio rurale.

  8. Ai fini dell'applicazione della normativa relativa alle attivita' svolte da cooperative sociali iscritte alla sezione B) dell'Albo regionale istituito ai sensi della legge regionale 4 febbraio 1994, n. 7 (Norme per la promozione e per lo sviluppo della cooperazione sociale, attuazione della legge 8 novembre 199l, n.

    381), nell'ambito dell'attivita' agricola rientra anche l'attivita' agrituristica.

  9. Possono essere addetti all'attivita' agrituristica l'imprenditore agricolo ed i suoi familiari, ai sensi dell'art.

    230-bis del codice civile, nonche' tutti i lavoratori dipendenti regolarmente assunti dall'impresa agricola.

  10. E' altresi' ammesso l'utilizzo di lavoratori esterni all'impresa, liberi professionisti, artigiani o artisti, solo per attivita' occasionali di intrattenimento degli ospiti strettamente legate alla valorizzazione di eventi culturali, sportivi ed ambientali del patrimonio rurale locale e per l'animazione territoriale o per le attivita' e servizi complementari all' agriturismo.

    Art. 4.

    Connessione e complementarieta' con l'attivita' agricola 1. La connessione dell'attivita' agrituristica rispetto a quella agricola, che deve rimanere prevalente, viene calcolata in tempo di lavoro.

  11. Il carattere di prevalenza si intende realizzato quando le giornate di lavoro da impiegare nell'attivita' agricola sono superiori a quelle calcolate per svolgere l'attivita' agrituristica.

  12. La determinazione delle giornate di lavoro deve tener conto di situazioni di particolare disagio operativo in relazione alle caratteristiche del territorio e alle condizioni socio-economiche della zona, nonche' delle tecniche colturali adottate stabilmente dall'imprenditore agricolo.

    Art. 5.

    Ospitalita' 1. L'ospitalita' e' ammessa nel numero massimo di dodici camere ammobiliate nei fabbricati adibiti all'attivita' agrituristica e fino ad un massimo di otto piazzole in spazi aperti.

  13. I limiti di cui al comma 1 del presente articolo sono elevati a diciotto camere e quindici piazzole nei parchi nazionali, nelle aree protette e nei siti della Rete Natura 2000 di cui al Titolo III della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000), nonche' nei territori delle Comunita' montane o delle Unioni di Comuni montani.

  14. Nel rispetto delle norme igienico-sanitarie in ordine alla metratura minima di superficie delle camere, non possono essere previsti mediamente piu' di tre posti letto per singola camera ammobiliata.

  15. L'impresa agrituristica che da almeno tre anni aderisce ad un Club di eccellenza, di cui all'art. 17 della presente legge, puo' derogare ai limiti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo fino ad un massimo di ulteriori cinque camere.

  16. Le camere, nei limiti di quanto previsto ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo e nel rispetto dell' art. 11, commi 1 e 4, della presente legge, possono essere organizzate in appartamenti agrituristici indipendenti. Le piazzole devono essere adeguatamente attrezzate e prive di strutture fisse.

    Art. 6.

    Somministrazione di pasti e bevande 1. L'attivita' di somministrazione di pasti e bevande all'interno dell'impresa agrituristica e' ammessa nei limiti determinati dalla disponibilita' della materia prima agricola aziendale, dalla idoneita' sanitaria dei locali utilizzati e comunque per un volume non superiore alla media di cinquanta pasti giornalieri su base mensile.

  17. Il limite di cui al comma 1 e' elevabile di ulteriori due pasti per ogni camera o piazzola prevista nella dichiarazione di inizio attivita' di cui all'art. 10.

  18. Il pasto e le bevande offerti al pubblico devono essere espressione e valorizzazione delle tradizioni enogastronomiche tipiche locali e della cultura alimentare dell'Emilia-Romagna.

  19. Nella somministrazione di pasti e bevande possono essere impiegate le seguenti tipologie di prodotto:

    1. prodotti propri dell' azienda agricola e prodotti ricavati da materie prime dell'azienda anche attraverso lavorazioni effettuate da terzi;

    2. prodotti regionali con marchio DOP, IGP, IGT, DOC, DOCG, QC e tipici regionali inseriti nell'apposito Albo ministeriale, prodotti biologici regionali acquistati da aziende agricole del territorio regionale o loro consorzi, nonche' prodotti di altre aziende agricole regionali acquistati direttamente dai produttori, con preferenza a quelli della zona, o da loro strutture collettive di trasformazione e commercializzazione.

  20. I prodotti propri devono rappresentare, in valore, almeno il 35 per cento del prodotto totale annuo utilizzato. Tale percentuale e' ridotta al 25 per cento per le aziende situate nel territorio ricompreso in Comunita' montane o in Unioni di Comuni montani.

  21. La somma dei prodotti di cui al comma 4, lettere a) e b), del presente articolo deve essere superiore, in valore, all'80 per cento del prodotto totale annuo utilizzato.

  22. La rimanente quota di prodotto deve provenire preferibilmente e per quanto possibile da artigiani alimentari della zona e riferirsi a produzioni agricole regionali.

  23. Il comune, su richiesta del singolo imprenditore, puo' autorizzare lo svolgimento dell' attivita' agrituristica di somministrazione di pasti e bevande, in...

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