DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 8 luglio 2008, n. 34 - Regolamento sull'attivita' di volo in zone sottoposte a tutela.

(Provincia di Bolzano) (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 38 del 16 settembre 2008) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2020 del 9 giugno 2008;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina i casi in cui possono essere autorizzati voli in deroga ai divieti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, della legge provinciale 27 ottobre 1997, n. 15, e successive modifiche.

Art. 2.

Tipi di volo 1. Possono essere autorizzate solo le iniziative di fondato interesse pubblico di cui all'art. 1, comma 7, della legge provinciale 27 ottobre 1997, n. 15 e cioe':

  1. voli aventi finalita' scientifiche, di ricerca o di studio;

  2. voli aventi finalita' protocollari, se l'impiego dell'aeromobile e' irrinunciabile o le alternative a disposizione sono troppo onerose;

  3. trasporto di persone per l'esecuzione di sopralluoghi nell'ambito di lavori di manutenzione di strutture tecniche e di lavori autorizzati nonche' trasporto di persone e materiali al cantiere autorizzato, se l'impiego dell'aeromobile e' irrinunciabile o le alternative a disposizione sono troppo onerose;

  4. voli per riprese aeree per attivita' giornalistiche da parte di reti radiofoniche e televisive relative all'esecuzione di manifestazioni di massa, anche a carattere sportivo, ovvero riprese per trasmissioni a carattere culturale (di interesse pubblico e turistico);

  5. voli con finalita' di addestramento.

    1. Non sono ammessi voli a scopi pubblicitari, promozionali o commerciali per singole aziende. Sono permessi voli a scopi pubblicitari e promozionali organizzati da istituzioni di pubblico interesse.

    2. I voli devono seguire il percorso piu' breve ed avere la minima durata ed il minor impatto ambientale.

    3. Non sono, in ogni caso, consentiti il decollo, l'atterraggio ed il sorvolo di aeromobili a motore a quote inferiori a metri 500 dal suolo nell'ambito di biotopi tutelati di cui alla legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche.

      Art. 3.

      Domanda di autorizzazione 1. L'autorizzazione di volo deve essere richiesta alla Ripartizione provinciale mobilita' almeno 48 ore lavorative prima dell'effettuazione del volo.

    4. Se, per motivate ragioni, non e' possibile richiedere l'autorizzazione entro il termine di cui al comma 1, l'impresa che effettua il volo ne da' comunque tempestiva comunicazione prima dell'effettuazione del volo all'autorita' competente per il...

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