LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2008, n. 37 - Disposizioni in materia di istruzione - Modifiche alla legge regionale n. 19/2007 - (Collegato ordinamentale).
(Pubblicata nel 3 S.O. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 53 del 31 dicembre 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL VICE PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge regionale:
Art. 1.
Modifiche alla legge regionale n. 19/2007
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Alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche:
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il comma 1 dell'art. 10 e' sostituito dal seguente:
'1. In coerenza con le direttive comunitarie in materia, la certificazione a seguito di frequenza dei percorsi di istruzione e formazione professionale fa riferimento ai sistemi europei di descrizione dei titoli e delle qualifiche, ai livelli essenziali delle prestazioni e agli standard definiti a livello nazionale. In fase di prima attuazione della presente legge, si fa riferimento alla decisione 85/368/CEE del Consiglio, del 16 luglio 1985, relativa alla corrispondenza delle qualifiche di formazione professionale tra gli Stati membri delle Comunita' europee.';
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al comma 6 dell'art. 10, le parole: 'garantire il' sono sostituite dalle seguenti: 'contribuire al';
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all'alinea del comma 1 dell'art. 11, le parole: 'si articola in:' sono sostituite dalle seguenti: 'e' cosi' strutturato:';
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la lettera b) del comma 1 dell'art. 11 e' sostituita dalla seguente:
'b) percorsi di formazione superiore non accademica successivi al secondo ciclo cui consegue una certificazione corrispondente al IV livello europeo; in tale ambito si attivano i percorsi del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore, di durata annuale, biennale o, nel quadro di accordi con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, anche triennale; ';
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alla lettera c) del comma 1 dell'art. 11, le parole: 'quinto anno integrativo,' sono sostituite dalle seguenti: 'corso annuale destinato a coloro che sono in possesso della certificazione conseguita a conclusione del quarto anno di cui alla lettera a),';
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al comma 3 dell'art. 11, le parole: 'degli standard formativi' sono sostituite dalle seguenti: 'delle figure e dei relativi standard di competenza';
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al comma 1 dell'art. 18, le parole da 'regolamentati dallo Stato' a 'iscrizione ad albi e associazioni' sono sostituite dalle seguenti: 'realizzati nel rispetto delle competenze statali in merito all'individuazione delle professioni, delle relative competenze e dei titoli necessari per il loro esercizio e all'istituzione di nuovi albi';
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