LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2008, n. 36 - Modifiche a leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica.

(Pubblicata nel 3° S.O. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 53 del 31 dicembre 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL VICE PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifiche alla legge regionale 10 giugno 1996, n. 13 'Norme per il riordino degli enti di edilizia residenziale pubblica ed istituzione delle aziende lombarde per l'edilizia residenziale (ALER)' 1. Alla legge regionale n. 10 giugno 1996, n. 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. dopo il comma 3 dell'art. 2 sono aggiunti i seguenti:

    '3-bis. La Regione puo' attribuire alle ALER funzioni amministrative regionali relative alla realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica.

    3-ter. La Giunta regionale presenta annualmente alla competente commissione consiliare un rapporto sull'attivita' delle ALER, basato sulle evidenze del controllo di gestione e della relazione sull'attuazione degli obiettivi.';

  2. dopo la lettera h) del comma 1 dell'art. 5 sono aggiunte le seguenti lettere:

    'h-bis) verificano la corretta ed economica gestione delle risorse, nonche' l'imparzialita' ed il buon andamento delle attivita' aziendali adottando un sistema di controllo di gestione. La verifica e' svolta mediante valutazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati;

    'h-ter) pubblica sul proprio sito internet ad accessibilita' libera il proprio bilancio, in particolare tutti i dati relativi ai lavori, agli importi ed ai soggetti coinvolti negli interventi di edilizia residenziale di recupero e di nuova costruzione, nonche' quelli relativi all'acquisizione di immobili da destinare ad edilizia residenziale pubblica; ';

  3. il comma 2 dell'art. 5 e' sostituito dal seguente:

    '2. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1 le ALER possono partecipare, previa autorizzazione della Giunta regionale, con altri soggetti pubblici e privati. consorzi di imprese ed associazioni, a societa' o altri enti che abbiano come oggetto attivita' inerenti all'edilizia, nel rispetto dell'ordinamento vigente. L'autorizzazione regionale determina i limiti delle attivita', le modalita' di rendicontazione della stessa e gli indirizzi di reimpiego nell'ambito delle finalita' istituzionali dell'ente.';

    d)dopo l'art. 5 e' inserito il seguente:

    'Art. 5-bis. (Attribuzione di competenze regionali) - 1. E' attribuita alle ALER, nei rispettivi ambiti territoriali di riferimento, la competenza per la conclusione dei procedimenti di determinazione del finanziamento definitivo degli interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale), programmati anteriormente al Programma Regionale per l'Edilizia Residenziale Pubblica (PRERP) 2002-2004. A tal fine la Regione attribuisce alle ALER le risorse finanziarie necessarie nella misura del finanziamento autorizzato dalla Regione al netto di quanto gia' trasferito alle ALER, tenuto conto del saldo finanziario relativo ai procedimenti gia' conclusi.

    1. Entro i limiti delle risorse determinate secondo le modalita' stabilite al comma 1, le ALER sono autorizzate a destinare le economie di spesa riscontrate a conclusione dei singoli procedimenti, per le tipologie di oneri di seguito indicate:

  4. maggiori oneri di esproprio a seguito di sentenza passata in giudicato o di accordo bonario;

  5. opere impreviste ed essenziali per rendere possibile la destinazione dell'opera finanziata, dichiarate tali da perizia giurata.

    1. Agli oneri di cui ai commi 1 e 2 si fa fronte con le risorse giacenti nel fondo globale presso la Cassa Depositi e Prestiti, istituito in attuazione dell'accordo di programma sottoscritto tra Regione Lombardia e Ministero delle Infrastrutture il 9 aprile 2001 di cui all'art. 63 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59). Le risorse di cui trattasi sono gia' destinate ai beneficiari finali individuati nei procedimenti di cui ai comma 1.

    2. La Giunta regionale determina le modalita' operative di attuazione delle disposizioni del presente articolo e approva il rendiconto complessivo riscontrando le eventuali economie e i relativi impieghi in coerenza con il comma 2. Le economie non utilizzate vengono riprogrammate dalla Regione. ';

  6. i commi 1 e 2 dell'art. 6 sono sostituiti dai seguenti:

    '1. Il consiglio di amministrazione dell'ALER adotta la proposta di statuto entro novanta giorni dal primo insediamento del consiglio stesso, sulla base di uno schema approvato dal Consiglio regionale, e la invia alla Giunta regionale per l'approvazione.

    1. Qualora la Giunta regionale non si pronunci entro i successivi novanta giorni, lo statuto si intende approvato.';

  7. il comma 1 dell'art. 8 e' sostituito dal seguente:

    '1. Il consiglio di amministrazione e' composto da cinque componenti, tra cui il presidente e il vicepresidente, nominati dalla Giunta regionale ai sensi dello Statuto regionale, di cui uno in rappresentanza delle minoranze.';

  8. il comma 4 dell'art. 8 e' abrogato;

  9. al comma 9 dell'art. 8 le parole 'almeno quattro consiglieri' sono sostituite dalle parole 'almeno tre consiglieri';

  10. al comma 10 dell'art. 8 le parole 'e i consiglieri provinciali' sono soppresse;

  11. il comma 1 dell'art. 11 e' sostituito dal seguente:

    '1. Il direttore dell'ALER e' nominato dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente dell'ALER, tra gli iscritti in un apposito elenco regionale, istituito e tenuto dalla Giunta regionale. Possono essere iscritti in tale elenco i dirigenti pubblici e privati che abbiano ricoperto incarichi di direzione o di responsabilita' tecnica, amministrativa, gestionale, di durata almeno quinquennale. Il compimento del 65° anno di eta' comporta la cancellazione dall'elenco.';

  12. dopo il comma 2 dell'art. 11 e' inserito il seguente:

    '2-bis. Il direttore generale non puo' prestare attivita' presso la medesima ALER per piu' di dieci anni consecutivi.';

  13. il comma 3 dell'art. 11 e' sostituito dal seguente:

    '3. Il trattamento economico del direttore generale e' determinato con deliberazione del consiglio di amministrazione con riferimento ai limiti massimi individuati dalla Giunta regionale tenendo conto della complessita' delle attivita' risultanti dal bilancio e della consistenza del patrimonio di ogni ALER, nonche' della retribuzione dei direttori generali della Giunta regionale.';

  14. dopo la lettera f) del comma 5 dell'art. 11 e' inserita la seguente:

    'f-bis) presenta al consiglio di amministrazione una relazione semestrale sullo stato di attuazione degli obiettivi assegnati. La relazione e' trasmessa alla Giunta regionale, anche per le finalita' di cui all'art. 2, comma 3; ';

  15. il primo periodo del comma 1 dell'art. 12 e' sostituito come segue:

    'Il collegio dei sindaci e' composto da tre membri nominati dal Consiglio regionale.';

    o)al comma 3 dell'art. 12 le parole 'o alla provincia che provvedono alla sostituzione' sono sostituite dalle parole 'che provvede alla sostituzione';

  16. il comma 1 dell'art. 14 e' sostituito dal seguente:

    '1. L'indennita' di carica del presidente, del vicepresidente e dei consiglieri di amministrazione e' determinata dalla Giunta regionale tenendo conto della complessita' organizzativa, della dimensione economica e del patrimonio di ciascuna...

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