LEGGE REGIONALE 2 aprile 2009, n. 9 - Norme in materia di pluralismo informatico, sull'adozione e la diffusione del software libero e sulla portabilita' dei documenti informatici ne1la Pubblica Amministrazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 13 del 2 aprile 2009) Il CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Finalita' della legge 1. La Regione, nel rispetto della normativa statale in materia di informatizzazione della Pubblica Amministrazione, favorisce il pluralismo informatico, garantisce l'accesso e la liberta' di scelta nella realizzazione di piattaforme informatiche e favorisce l'eliminazione di ogni barriera dovuta all'uso di standard non aperti.

  1. La Regione incentiva la diffusione e lo sviluppo del software libero in considerazione delle sue positive ricadute sullo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica.

  2. Alla cessione di software libero non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), come sostituito dall'articolo 13 della legge 18 agosto 2000, n. 248 (Nuove norme di tutela del diritto d'autore).

  3. La Regione persegue la massima divulgazione dei propri programmi informatici sviluppati come software libero.

    Art. 2.

    Definizioni 1. Ai fini della presente legge si intende per:

    1. licenza di software libero: una licenza di utilizzo di un programma per elaboratore elettronico, che renda possibile all'utente, oltre all'uso del programma medesimo, la possibilita' di accedere al codice sorgente completo. La licenza di software libero attribuisce altresi' il diritto di studiare le funzionalita' del codice sorgente, il diritto di diffondere copie del programma e del codice sorgente, il diritto di apportare modifiche al codice sorgente nonche' il diritto di distribuire pubblicamente il programma e il codice sorgente modificato. Una licenza di software libero consente a chiunque riceve una copia del programma di usufruire degli stessi diritti e possibilita' di chi fornisce la copia;

    2. software libero: ogni programma per elaboratore elettronico distribuito con una licenza di software libero come definita alla lettera a);

    3. programma per elaboratore a codice sorgente aperto: ogni programma per elaboratore elettronico il cui codice sorgente completo sia disponibile all'utente, indipendentemente dalla sua licenza di utilizzo;

    4. software proprietario: un programma per elaboratore, rilasciato con licenza d'uso che non soddisfi i requisiti di cui alla lettera a);

    5. formati di dati aperti: i formati di memorizzazione e interscambio...

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