LEGGE REGIONALE 6 marzo 2009, n. 5 - Norme per la prevenzione dei danni e dei rischi derivanti dalla presenza di amianto, per le bonifiche e per lo smaltimento.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 5 del 18 marzo 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale:

Art. 1.

Obiettivi della legge 1. La Regione, al fine di tutelare la salute della popolazione e l'ambiente ligure, promuove e sostiene, anche attraverso la concessione di contributi, azioni di:

  1. sorveglianza e bonifica volte alla rimozione dei materiali e manufatti contenenti amianto, al fine di concorrere alla progressiva eliminazione dell'esposizione della popolazione alle fibre di amianto;

  2. prevenzione delle malattie conseguenti all'esposizione all'amianto;

  3. sostegno nei confronti di coloro che sono affetti da malattie causate da amianto;

  4. vigilanza, controllo e ricerca sanitaria, registrazione degli esposti ad amianto.

    Art. 2.

    Funzioni regionali 1. La Regione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sottopone a revisione il Piano regionale di cui all'art. 10 della legge 27 marzo 1992, n. 257 (norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto), adottato con deliberazione del consiglio regionale 20 dicembre 1996, n. 105 (piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto di cui all'art. 10 della legge 27 marzo 1992, n. 257) e in particolare provvede a:

  5. censimento degli impianti, degli edifici, dei siti e dei mezzi di trasporto con presenza di amianto;

  6. censimento dei siti estrattivi (cave) e di ogni altro impianto di lavorazione che estrae o lavora materiale che contiene amianto;

  7. mappatura georeferenziata di quanto alle lettere a) e b) (scala non inferiore a 1:25000) e classificazione in relazione al livello di rischio rappresentato;

  8. mappatura georeferenziata delle formazioni geologiche contenenti amianto, in conformita' con la legge regionale 28 marzo 1989, n. 7 (formazione e diffusione della carta geologica con elementi di geomorfologia della Regione Liguria);

  9. criteri per la definizione di un piano di smaltimento di materiali e manufatti contenenti amianto;

  10. promozione, a livello centrale e decentrato, di iniziative di informazione e coinvolgimento della popolazione sulla problematica amianto, gestione della presenza, bonifica ed effetti sanitari.

    2. Alle azioni di cui al comma 1 provvedono i soggetti attuatori che saranno di volta in volta individuati dalla giunta regionale con proprio provvedimento.

    3. Nella revisione del piano regionale, di cui al comma 1, devono, altresi', essere tenuti in considerazione elementi conoscitivi ed informativi prodotti dall'istituto nazionale per la ricerca sul cancro - Istituto scientifico per lo studio e la cura dei tumori (IST) tramite l'utilizzo dei dati, anche epidemiologici, raccolti ed elaborati dal registro Mesoteliomi Maligni (REMM), che opera al suo interno.

    Art. 3.

    Commissione regionale amianto 1. Per il raggiungimento dei propri fini, la Regione istituisce presso l'assessorato alla salute una commissione con compiti di natura propositiva e di ricerca, in ambito sanitario, che svolge le seguenti funzioni:

  11. verifica l'istituzione dei registri degli esposti e degli ex esposti a fibre di amianto e controlla la tenuta degli stessi;

  12. monitora le patologie asbesto correlate;

  13. attiva la ricerca clinica e di base connessa alle situazioni di rischio amianto;

  14. valuta e propone progetti di ricerca;

  15. promuove iniziative di sorveglianza sanitaria degli esposti alle patologie dell'asbesto e delle neoplasie polmonari e pleuriche attribuibili all'esposizione all'amianto;

  16. promuove iniziative per i controlli sanitari.

    Art. 4.

    Composizione della commissione 1. La commissione di cui all'art. 3 e' costituita con decreto del presidente della giunta regionale e dura in carica per l'intera legislatura.

    2. La commissione e' composta da:

  17. cinque esperti designati dalla giunta regionale di cui tre con comprovata esperienza nell'ambito delle patologie correlate alla esposizione all'amianto, uno con comprovata esperienza in materia ambientale, uno con comprovata esperienza in medicina legale;

  18. un esperto designato congiuntamente dalle direzioni generali delle aziende sanitarie locali;

  19. un esperto designato dal Dipartimento di medicina legale e del lavoro dell'Universita' degli studi di Genova individuato fra medici del lavoro, anatomo-patologi, clinici, igienisti industriali ed epidemiologi;

  20. un rappresentante dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL);

  21. un rappresentante delle Associazioni esposti e vittime dell'amianto;

  22. tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

  23. un esperto designato dal consiglio delle autonomie locali;

  24. un rappresentante dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure (ARPAL);

  25. il responsabile della strutture che attua l'applicazione del piano regionale di cui all'art. 2;

  26. un funzionario della struttura di cui alla lettera i) che svolge anche funzioni di segretario.

    3. I componenti designati da enti o organismi esterni alla Regione possono essere riconfermati per una sola volta.

    4. Ai componenti la commissione designati da enti o organismi esterni alla Regione spettano i compensi ed i rimborsi previsti dalla normativa regionale.

    Art. 5.

    Conferenza regionale amianto 1. La Regione organizza, con cadenza biennale a partire dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, la Conferenza regionale sull'amianto.

    2. Ad essa partecipa la commissione di cui all'art. 3 con funzioni propositive.

    3. Le principali tematiche trattate hanno i seguenti oggetti:

  27. stato di applicazione della vigente legislazione;

  28. andamento della mappatura e delle azioni di bonifica;

  29. andamento epidemiologico.

    4. La giunta regionale presenta alla competente commissione consiliare, al termine di ciascuna conferenza, una specifica relazione sugli esiti della stessa.

    5. I dati raccolti in sede di conferenza sono trasmessi dalla commissione, di cui all'art. 3, alle Aziende sanitarie locali, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ed agli Istituti di previdenza.

    Art. 6.

    Azioni di informazione 1. La Regione promuove ed attiva, di concerto con province, comuni, Comunita' montane, iniziative di informazione dirette alla popolazione o a categorie di persone, relative alle...

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