N. 189 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 gennaio 2009

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE Ha emesso la seguente ordinanza sull'appello n. 1640/07, depositato il 28 novembre 2007, avverso la sentenza n. 20 febbraio 2007, emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Rovigo;

Contro Agenzia Entrate Ufficio Rovigo, proposto dalla ricorrente Azienda ULSS 18 Rovigo, viale Tre Martiri, 89 - 45100 Rovigo, difeso da Gimigliano dott. Mario e Sandali dott. Sergio, viale dei Mille, 16 - 31100 Treviso.

Atti impugnati: silenzio rifiuto istanza rimb. I.V.A. 1996;

silenzio rifiuto istanza rimb. I.V.A. 1997; silenzio rifiuto istanza rimb. I.V.A. 1998; silenzio rifiuto istanza rimb. I.V.A. 1999;

silenzio rifiuto istanza rimb. I.V.A. 2000; silenzio rifiuto istanza rimb. I.V.A. 2001; silenzio rifiuto istanza rimb. I.V.A. 2002.

Con istanza del 4 marzo 2005, l'Unita' Locale Socio Sanitaria 18 (ULSS 18) di Rovigo chiedeva all'Agenzia delle Entrate della stessa citta', il rimborso dell'IVA versata negli anni dal 1996 al 2002 che ammonta a € 19.468.702, in ottemperanza del disposto dell'art. 13, parte b), lett. c), della VI direttiva CEE 388/77; avverso il silenzio rifiuto dell'Agenzia delle Entrate, l'ULSS 18 ricorreva alla Commissione tributaria provinciale di Rovigo, la quale respingeva il ricorso con la sentenza n. 20 febbraio 2007 resa pubblica, con deposito, l'8 maggio 2007.

L'ULSS 18 rappresentata dal dott. Adriano Marcolongo e difesa dal dott. Mario Gimigliano con studio a Cosenza, piazza Zumbini, 47 depositava appello il 28 novembre 2007, adducendo la seguente duplice motivazione: il mancato recepimento da parte dello Stato Italiano dell'esenzione prevista dall'art. 13, parte b), lett. c) della VI direttiva CEE e l'illegittimita' dell'art. 19, comma 2, del d.P.R. n.

633/1972, in violazione delle norme costituzionali.

L'Agenzia delle Entrate rispondeva con contro deduzioni sostenendo che l'ULSS 18 non sarebbe legittimata a chiedere un'imposta mai versata all'Erario. Infatti, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte di cassazione, il cedente del bene o il prestatore del servizio sono gli unici soggetti ad avere un rapporto diretto con l'amministrazione finanziaria e come tali, pertanto, unici soggetti a poter richiedere il rimborso dell'imposta indebitamente versata. Nel caso di specie il cessionario, al contrario, e' parificabile alla figura del consumatore finale proprio perche' le operazioni poste in essere sono esenti dall'IVA.

Non solo, l'esenzione prevista dall'art. 13, parte b), lett. c) della VI direttiva recepita nell'ordinamento nazionale dall'art. 10, n. 27-quinquies del decreto IVA va applicata solo nei confronti di coloro che, non avendo potuto detrarre l'IVA corrisposta al momento dell'acquisto del bene in ragione del regime di esenzione applicabile all'attivita' dagli stessi svolta, successivamente decidono di rivendere a terzi detto bene.

Motivi della decisione Preliminarmente, la Commissione rigetta l'eccezione dell'Agenzia sulla legittimazione passiva del cessionario in quanto la ULSS 18 non e' consumatore finale e come soggetto passivo d'imposta e' legittimata a chiedere il rimborso.

La materia trattata e' di indubbia complessita' interpretativa;

e' da valutare se il combinato disposto di norme insistenti nel diritto positivo - da quelle comunitarie a quelle nazionali - debba interpretarsi nel senso 'letterale', o debba muoversi da un'attivita' ermeneutica dell'intero sistema normativo vigente aprendo cosi' la via all'interpretazione teleologica...

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