Sentenza nº 204 da Trentino Alto Adige, Trento, 07 Luglio 2009

Data di Resoluzione07 Luglio 2009
EmittenteTrentino Alto Adige - Trento

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Francesco Mariuzzo, Presidente

Lorenzo Stevanato, Consigliere

Alma Chiettini, Consigliere, Estensore

per l'annullamento

del certificato di agibilità di data 4.8.2006, prot. n. 0022624, del Dirigente dell'Area tecnica del Comune di Arco, rilasciato in favore del signor Marco Cattoni.

sul ricorso numero di registro generale 212 del 2006, proposto da:

Pifferi Eliana e Plinio Giorgia, rappresentate e difese dagli avv.ti Renato e Laura Ballardini ed elettivamente domiciliate presso lo studio dell'avv. Alessandro Urciuoli in Trento, via Serafini, n. 9

Comune di Arco (Trento), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Barbara Zampiero ed elettivamente domiciliato presso la Segreteria del Tribunale in Trento, via Calepina, n. 50

- Cattoni Arredamenti di Cattoni Franco e C. S.n.c., in persona del legale rappresentante signor Marco Cattoni, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Dalla Fior e Andrea Lorenzi ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Trento, via Paradisi, n. 15/5;

- Cattoni Marco, non costituito in giudizio

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione comunale intimata;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Società controinteressata;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18.6.2009 il cons. Alma Chiettini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

  1. Le ricorrenti sono proprietarie della p.m. 1, un locale situato al piano seminterrato che funge da accesso secondario di un edificio condominiale tavolarmente individuato dalla p.ed. 1256 in C.C. Arco. Dal menzionato locale si accede ai garage, alle scale che portano agli appartamenti situati ai piani soprastanti e agli ambienti appartenenti alla Società Cattoni controinteressata, p.m. 8 e 9, già adibiti a magazzino del negozio di arredamenti situato al piano terra dell'edificio. Tavolarmente, a carico della p.m. 1 ed a favore delle p.m. 8 e 9 risulta iscritto il diritto di servitù per il ?transito a piedi e con automezzi e diritto di manovra con gli stessi per le operazioni di carico e scarico? verso il retrostante cortile comune. Infine, le istanti assumono che il locale in questione sarebbe chiuso verso l'esterno da una porta scorrevole le cui chiavi sarebbero in possesso dei proprietari e dei titolari delle servitù di passo per gli usi consentiti.

  2. Con concessione ad edificare n. 190/2003 la Società di arredamenti Cattoni ha trasformato il magazzino sito nel seminterrato in una zona adibita ad esposizione di mobili. Per la realizzazione della necessaria uscita di emergenza era stata prevista la sostituzione della porta che dal locale di transito si apriva verso il magazzino, con contestuale allargamento del vano ed inversione dell'apertura: dalle p.m. 8 e 9 alla p.m. 1. Con le denuncie di inizio attività presentate il 31.5.2006 e il 22.6.2006 è stata invece realizzata una bussola: dal negozio, tramite una porta larga 120 cm., si accede ad un vano di disbrigo dal quale, a seguito dell'eliminazione della precedente porta, si passa al locale di cui alla p.m. 1.

    Le ricorrenti asseriscono dunque che l'uscita di emergenza sarebbe stata realizzata con la trasformazione surrettizia del diritto di transito, aggravando l'uso della servitù e imponendo che il passaggio verso l'esterno debba essere tenuto aperto.

  3. Con ricorso notificato in data 10 novembre 2006 e depositato presso la Segreteria del Tribunale il successivo giorno 24 novembre, le ricorrenti hanno impugnato il certificato di agibilità rilasciato dal Comune di Arco, menzionato in epigrafe, deducendo il seguente articolato motivo di diritto:

    - ?eccesso di potere per travisamento del fatto e carenza di presupposti?. Le istanti rilevano che il certificato di agibilità troverebbe il suo fondamento anche nel certificato di prevenzione incendi emesso dal competente Servizio della Provincia, che lo avrebbe rilasciato sulla base di affermazioni generiche ed equivocamente formulate...

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