Sentenza nº 234 da Trentino Alto Adige, Bolzano, 26 Giugno 2009

Data di Resoluzione26 Giugno 2009
EmittenteTrentino Alto Adige - Bolzano

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

N. 234/2009 Reg. Sent.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 344/2008 Reg. Ric.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa sentenza
depositata
26.6.2009
Sezione Autonoma per la Provincia di Bolzano
costituito dai magistrati:

Margit FALK EBNER - Presidente

Marina ROSSI DORDI - Consigliere

Hans ZELGER - Consigliere

Terenzio DEL GAUDIO - Consigliere relatore

ha pronunziato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso iscritto al n. 344 del registro ricorsi 2008

presentato da

GIOPPO Mario, rappresentato e difeso dall'avv. Christof Baumgartner, con domicilio eletto presso l'avv. Andrea Pallaver in Bolzano, via Carducci n. 3, giusta delega a margine del ricorso, - ricorrente -

c o n t r o

COMUNE di RASUN ANTERSELVA, in persona del Sindaco pro tempore, che sta in giudizio in forza della deliberazione della Giunta Municipale n. 403 dd. 25.11.2008, rappresentato e difeso dall'avv. Jürgen Köllensperger, con elezione di domicilio presso lo studio del medesimo in Bolzano, via L. da Vinci n. 8 giusta delega a margine dell'atto di costituzione, - resistente -

per l'annullamento

1) della lettera prot. n. 4970/4241/am dd. 11.9.2008, avente per oggetto l'annullamento parziale della concessione n. 2005/45 del 9.5.2005 e delle 4 varianti successive (n. 2005/50/01 del 9.6.2005, n. 2005/106/02 del 21.10.2005, n. 2006/112/03 del 23.11.2006 e n. 2007/76/04 del 5.10.2007) nonché della licenza d'uso n. 2007/42 del 22.11.2007 per lo stabilimento residenziale Rebecca su p.ed. 429 in Partita Tavolare 339/II e p.ed. 430 in Partita Tavolare 340/II (prima p.ed. 161/1 in Partita Tavolare 16/I) C.C. Rasun di Sopra;

2) del presupposto parere della Commissione edilizia comunale dd. 9.7.2008;

3) della lettera prot. n. 1839/383/am dd. 28.3.2008 riguardante il rispetto dell'obbligo di convenzionamento ai sensi della legge urbanistica provinciale (L.P. n. 13 del 11/08/97) e di ogni ulteriore atto richiamato, presupposto, infraprocedimentale, conseguente ed esecutivo.

Visto il ricorso notificato il 7.11.2008 e depositato in segreteria il 26.11.2008 con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Rasun Anterselva dd. 30.12.2008;

Viste le memorie prodotte;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore per la pubblica udienza dell'1.4.2009 il consigliere Terenzio Del Gaudio ed ivi sentito l'avv. l'avv. Christof Baumgartner per il ricorrente e l'avv. Jürgen Köllensperger per il Comune di Rasun Anterselva:

F A T T O

La p.ed. 161/1 in P.T. 16/I, C.C. Rasun di Sopra, originariamente di proprietà della signora Margit Schatzer, costituiva la sede (casa di abitazione con annessi edifici rustici) del maso chiuso "Branter", ubicato nel centro storico di Rasun di Sopra, in zona residenziale A9, soggetta a piano di recupero.

Nell'anno 2000 la signora M. Schatzer chiedeva al Comune di Rasun Anterselva il trasferimento della sede del maso e della relativa casa di abitazione sulla p.f. 1537/1 in C.C. Rasun di Sopra, in zona di verde agricolo.

Prima del rilascio della relativa concessione edilizia, il Consiglio comunale, con deliberazione n. 21 del 13 giugno 2002, approvava il piano di recupero rielaborato per la zona residenziale A9 di Rasun di Sopra (definitivamente approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 3735 del 14 ottobre 2002), che prevedeva, per quanto concerne la p.ed. 161/1, un volume residenziale di complessivi 6.200 mc, così costituito: 5.120 mc esistenti (di cui 1.651 mc di volume residenziale e 3.469 mc di volume agricolo) e 1.080 mc di espansione.

Il progetto di trasferimento del maso veniva assentito con concessione n. 2003/89, rilasciata alla signora M. Schatzer in data 25 novembre 2003.

In data 12 dicembre 2003 la società Rienzbau S.p.a. (di seguito denominata Rienzbau) stipulava con la signora M. Schatzer un contratto preliminare di compravendita ("Immobilienkaufvertrag"), per l'acquisto dell'intera cubatura di 6.200 mc, consentita dal predetto piano di recupero.

Nell'anno 2004 la signora M. Schatzer presentava al Comune un progetto per la "demolizione e ricostruzione" della p.ed. 161/1, per un volume complessivo pari a 6.070 mc. In data 19 febbraio 2004, in data 28 ottobre 2004 e in data 31 gennaio 2005 il progettista, ing. Sergio Hector Bertoldi, rilasciava al Comune tre dichiarazioni (dello stesso tenore), con le quali si impegnava a convenzionare l'intero costruendo edificio, riservandosi, però, di svincolare alcune abitazioni, una volta chiarita la situazione giuridica: "Das neu zu errichtende Gebäude auf Bp. 161/1 KG. Rasen wird zur Gänze konventioniert. Der Bauherr behält sich jedoch vor, zu einem späteren Zeitpunkt (nach Klärung der Rechtssituation) einzelne Wohnungen freistellen zu lassen".

In data 9 maggio 2005 il Sindaco rilasciava alla signora M. Schatzer la concessione edilizia n. 2005/45, con la seguente prescrizione: "prima del rilascio della licenza d'uso dev'essere eseguito tavolarmente il convenzionamento".

Successivamente, su richiesta della signora M. Schatzer, in data 9 giugno 2005, la concessione n. 2005/45 veniva trascritta a nome della società Rienzbau. Nella relativa concessione edilizia n. 2005/50/01 veniva specificato che rimanevano ferme "le stesse prescrizioni come da concessione edilizia n. 2005/45 del 05.05.2005".

In corso d'opera seguivano alcune concessioni "in variante" (concessioni edilizie 2005/106/02 del 21 ottobre 2005; n. 2006/112/03 del 23 novembre 2006). Prima del rilascio di tali concessioni "in variante" la società Rienzbau ha sempre presentato la dichiarazione di impegno al convenzionamento dell'intero compendio, dello stesso tenore di quella rilasciata in funzione della prima concessione edilizia, con la riserva di svincolo di alcune abitazioni, una volta chiarita la situazione giuridica.

La predetta riserva veniva sciolta dalla società Rienzbau con il prospetto di convenzionamento, presentato in Comune dall'ing. S.H. Bertoldi, per conto della Rienzbau, in data 18 settembre 2007, in allegato alla domanda di concessione della "variante finale" ("Endvariante"), in cui elencava analiticamente, indicando l'estensione e la cubatura, tutte le unità abitative costruite sulla p.ed. 161/1 C.C. Rasun di Sopra e proponeva il convenzionamento ("Konventionierungsvorschlag") per le seguenti abitazioni: pp.mm. 1, 2, 3, 4, 5, 5a, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13,14, 17, 19, 20, 22 e 24, per una cubatura totale di 4.058,24 mc, secondo il seguente calcolo:

. cubatura agricola preesistente (interamente soggetta a convenzionamento): 3.469,00 mc;

. cubatura residenziale consentita con piano di recupero, pari a 950,70 (soggetta a convenzionamento per il 60%): 570,42 mc.

La cubatura residenziale preesistente rimaneva invece esente da convenzionamento.

In data 27 settembre 2007 la Rienzbau, sempre ai fini della "variante finale", integrava la documentazione con tavole, in cui erano evidenziate, in colore blu, le abitazioni soggette a convenzionamento.

Il Comune di Rasun Anterselva inviava alla Rienzbau, in data 2 ottobre 2007, il conteggio per il pagamento del contributo sul costo di costruzione per 361,46 mc e la Rienzbau, in data 3 ottobre 2007, versava la prima rata del relativo importo, pari a Euro 8.376,84.

Il Sindaco, in data 5 ottobre 2007, rilasciava, quindi, la concessione edilizia n. 2007/76/04, relativa alla variante finale.

Successivamente, in data 18 ottobre 2007, il Sindaco inviava alla Rienzbau il conteggio degli importi ancora dovuti a titolo di contributo sul costo di costruzione e di oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, che venivano da questa pagati in data 8 novembre 2007.

In data 22 novembre 2007 il Sindaco concedeva, a tutti gli effetti giuridici, la licenza d'uso n. 2007/42.

Quindi, l'odierno ricorrente, in data 27.12.2007, acquistava dalla Rienzbau le pp.mm. 9, 47 e 48 della p.ed. 429 in P.T. 339/II C.C. Rasun di Sopra.

Successivamente, con nota del 17 gennaio 2008, il Sindaco faceva presente alla Rienzbau che non aveva ancora prodotto la dichiarazione d'obbligo unilaterale, come previsto dall'art. 79 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, ai fini dell'annotazione del relativo vincolo nel libro tavolare, dichiarazione che andava sottoscritta davanti ad un notaio o davanti al segretario comunale.

La società veniva invitata ad indicare, entro 10 giorni dal ricevimento della lettera, per quale delle due alternative intendeva optare.

Con nota del 28 marzo 2008 il Sindaco, dopo aver richiamato la proposta di convenzionamento...

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