LEGGE REGIONALE 2 marzo 2009, n. 2 - Tutela e sicurezza del lavoro nei cantieri edili e di ingegneria civile.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n.

33 del 2 marzo 2009) L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Principi 1. La Regione Emilia-Romagna, con la presente legge, promuove livelli ulteriori di intervento e garanzia rispetto a quanto previsto dalla normativa statale di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri edili e di ingegneria civile, temporanei o mobili, a committenza pubblica o privata.

  1. La Regione esercita le proprie competenze ai sensi dell'art.

    117, comma terzo, della Costituzione nel rispetto dei principi fondamentali riservati alla legislazione statale in materia di tutela e sicurezza sul lavoro.

    Art. 2.

    Definizioni 1. Ai fini della presente legge, si applicano le definizioni di cui decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (attuazione dell' art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), nonche' le definizioni che seguono:

    1. 'lavoratore': oltre ai soggetti individuati dalle disposizioni statali vigenti in materia sono equiparati le persone fisiche che a qualunque titolo, anche di lavoro autonomo, svolgono un' attivita' nell' ambito del cantiere;

    2. 'lavori particolarmente complessi': le lavorazioni inerenti ad opere e impianti di particolare complessita' esecutiva, ovvero ad elevata componente tecnologica, nonche' le lavorazioni che si svolgono mediante l'organizzazione di piu' cantieri logisticamente connessi o interferenti;

    3. 'lavori particolarmente pericolosi': le lavorazioni individuate dalla giunta regionale, in particolare sulla base delle informazioni desunte dai dati statistici comunicati dalla struttura con funzioni di osservatorio di cui all'art. 5, nonche' le lavorazioni comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori, come definite dall'allegato XI del decreto legislativo n. 81 del 2008.

    Art. 3.

    Promozione della sicurezza nei cantieri 1. La Regione promuove la realizzazione di interventi diretti alla tutela della salute e della sicurezza nei cantieri, alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, al contrasto dell'irregolarita' delle condizioni di lavoro, alla diffusione della cultura della sicurezza, della legalita' e della qualita' del lavoro, favorendo la piena e piu' efficace applicazione, anche in sede locale, dei relativi strumenti normativi ed attuativi.

  2. A tal fine la Regione promuove:

    1. la realizzazione di attivita' formative rivolte ai lavoratori che operano nel cantiere, comprensive dei percorsi volti a garantire gli standard formativi individuati dalla giunta regionale per l'apprendistato in edilizia;

    2. la realizzazione di attivita' formative rivolte ai lavoratori e ai soggetti incaricati di assicurare in sede progettale ed esecutiva l'adozione delle misure di sicurezza, relativamente a lavori particolarmente complessi o pericolosi;

    3. la realizzazione di attivita' formative per il personale preposto alla vigilanza sui cantieri;

    4. la sottoscrizione di accordi con ordini e collegi professionali, organismi paritetici di settore ed altri enti competenti, al fine di assicurare il coordinamento delle attivita' di formazione e il riconoscimento di crediti formativi previsti dalle disposizioni vigenti;

    5. la realizzazione di moduli formativi specifici sulla sicurezza e sulla tutela della salute nei cantieri per giovani e adulti non occupati che frequentano percorsi di formazione professionale finalizzati all'inserimento lavorativo in edilizia;

    6. la realizzazione di moduli formativi specifici sulla sicurezza e sulla tutela della salute rivolti agli imprenditori e ai lavoratori autonomi che operano nel cantiere, nonche' ai soggetti che intendono intraprendere tali attivita'.

  3. La Regione promuove, altresi', la sottoscrizione di accordi con gli enti competenti nelle materie di cui alla presente legge e le associazioni di rappresentanza dei lavoratori e delle imprese di settore, finalizzati:

    1. all'informazione, assistenza e consulenza ai lavoratori e alle imprese;

    2. al perseguimento della legalita' e regolarita' del lavoro;

    3. al miglioramento dei livelli di tutela definiti dalle disposizioni vigenti;

    4. alla valorizzazione della responsabilita' sociale delle imprese;

    5. all'adozione di modelli di organizzazione e di gestione ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

    6. a definire forme di incentivazione, anche economica, a favore dei lavoratori correlate all'adozione di misure di sicurezza e tutela della salute ulteriori rispetto a quelle previste dalle disposizioni vigenti.

  4. Ai sensi del comma 3 la Regione promuove, in particolare, la sottoscrizione di accordi preordinati alla definizione di un sistema di prescrizioni rivolte alle imprese ed ai soggetti che a qualunque titolo operano nei cantieri. Tali accordi vincolano gli aderenti al rispetto di quanto in essi disposto e possono essere riconosciuti dalla Regione, che a tal fine si esprime sentito il comitato regionale di coordinamento di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 81 del 2008, a condizione che prevedano:

    1. prescrizioni volte a definire buone prassi, norme di buona tecnica ovvero codici di condotta, da adottare nello svolgimento...

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