LEGGE REGIONALE 4 marzo 2009, n. 6 - Sanzioni relative alla normativa del piano naturalistico della Riserva naturale speciale del Fondo Toce.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 10 del 12 marzo 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente legge:

Art. 1.

Sanzioni 1. Le violazioni alla normativa contenuta nel Piano naturalistico della Riserva naturale speciale del Fondo Toce, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 24 febbraio 2009, n.

239-8808; ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57 (Norme relative alla gestione del patrimonio forestale), modificati dall'articolo 1 della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 7, sono punite con le sanzioni di cui al presente articolo.

  1. Le violazioni all'articolo 2, comma 1, lettera a), della normativa di cui al comma 1, relativa al divieto di aprire e coltivare cave comportano la sanzione amministrativa da un minimo di 1.500,00 euro ad un massimo di 3.000,00 euro per ogni 10 metri cubi di materiale rimosso.

  2. Le violazioni all'articolo 2, comma 1, lettera b), della normativa di cui al comma 1, relativa al divieto di esercitare l'attivita' venatoria comportano le sanzioni previste dalle vigenti normative in materia di tutela e gestione della fauna selvatica.

  3. Le violazioni all'articolo 2, comma 1, lettera c), della normativa di cui al comma 1, relativa al divieto di introdurre specie animali anche facenti parte della fauna autoctona, comportano le sanzioni previste dalle vigenti normative in materia di tutela e gestione della fauna selvatica.

  4. Le violazioni all'articolo 2, comma 1, lettere d), e) e g), della normativa di cui al comma 1, relative ai divieti di alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali, di danneggiare e distruggere i vegetali di ogni specie e tipo fatte salve le normali operazioni connesse all'attivita' agricola, di esercitare attivita' ricreative e sportive con mezzi meccanici fuoristrada con l'esclusione delle biciclette nei percorsi autorizzati, comportano la sanzione amministrativa da un minimo di 200,00 euro ad un massimo di 2.000,00 euro.

  5. Le violazioni all'articolo 2, comma 1, lettere f) ed h), della normativa di cui al comma 1, relative a divieti di costruire e ampliare strade se non in funzione del mantenimento delle attivita' esistenti presenti sul territorio e della fruibilita' della Riserva naturale speciale del Fondo Toce e alle norme relative ad interventi edilizi, comportano le sanzioni previste dalle leggi in materia di urbanistica.

  6. Le violazioni all'articolo 3 della normativa di cui al comma 1, che disciplina l'accesso in determinate aree della riserva naturale speciale, comportano la sanzione amministrativa da 100,00 euro a 1.000,00 euro.

  7. Le violazioni all'articolo 4 della normativa di cui al comma 1, che disciplina la...

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