N. 177 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 aprile 2009

IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento civile iscritto al n. 2497/2008 R.G.V.G., promosso con ricorso depositato il giorno 17 ottobre 2008 da G. M. e S. G., rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Bilotta del foro di Trieste e dall'avv.

Margherita Salzer del foro di Venezia, con domicilio eletto presso lo studio della seconda in Venezia-Mestre, ricorrenti;

Contro il sindaco di Venezia, nella sua qualita' di ufficiale di governo, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege, resistente, con l'intervento del pubblico ministero.

Oggetto: ricorso avverso il rifiuto di pubblicazioni di matrimonio artt. 98 c.c. e art. 7 del d.P.R. n. 396/2000.

M o t i v a z i o n e I ricorrenti hanno proposto ricorso avverso il provvedimento datato 3 luglio 2008 con il quale l'ufficiale dello stato civile del Comune di Venezia ha rifiutato di procedere alla pubblicazione di matrimonio dagli stessi richiesta, ritenendo l'assoluta illegittimita' della pubblicazione 'in forza del complesso normativo fondante l'ordinamento giuridico italiano e la contrarieta' all'ordine pubblico costituito da principi fondamentali di rango sia costituzionale che ordinario' cosi' motivando il diniego:

'Considerato che la richiesta pubblicazione di matrimonio, intesa ad ottenere la celebrazione del matrimonio civile in questo comune, e' stata resa da due nubendi dello stesso sesso;

Considerato che il fine della pubblicazione e' quello di dare pubblicita' al matrimonio per consentire eventuali opposizioni e, soprattutto, di verificare preventivamente la sussistenza delle condizioni richieste e la mancanza di impedimenti previsti dal codice civile, al fine di avere garanzia che il matrimonio, una volta celebrato, sara' pienamente valido ed efficace;

Considerato che l'istituto del matrimonio, nell'ordinamento giuridico italiano e' inequivocabilmente incentrato sulla diversita' di sesso dei coniugi, desumibile dall'insieme delle disposizioni che disciplinano l'istituto del matrimonio, tanto che tale diversita' di sesso costituisce presupposto indispensabile, requisito fondamentale per la fattispecie del matrimonio, a tal punto che l'ipotesi contraria, relativa a persone dello stesso sesso, e' giuridicamente inesistente e certamente estranea alla definizione del matrimonio, almeno secondo l'insieme delle normative tuttora vigenti;

Richiamato il decreto 10 giugno 2005 del Tribunale di Latina, relativo ad una richiesta di trascrizione di matrimonio, contratto all'estero, tra persone dello stesso sesso, nel quale viene specificato che: '...Alla luce di quanto precede deve allora concludersi che elemento essenziale per poter qualificare nel nostro ordinamento la fattispecie matrimonio e' la diversita' di sesso dei nubendi ed in tal senso si e' pronunciata la Corte di cassazione che nel distinguere in subjecta materia la categoria dell'inesistenza da quella della nullita', ha precisato che ricorre l'ipotesi dell'inesistenza quando manchi quella realta' fenomenica che costituisce la base naturalistica della fattispecie, individuandone i requisiti minimi essenziali nella manifestazione di volonta' matrimoniale resa da due persone di sesso diverso davanti ad un ufficiale celebrante (Cass. n. 7877/2000; 1304/1990; 1808/1976).

D'altronde non e' senza ragione che, nel nostro codice civile, tra gli impedimenti al matrimonio (quali eta', capacita', liberta' di stato, parentela, delitto, artt. 84, 86, 87, 88 c.c.) non e' prevista la diversita' di sesso dei coniugi e cio' ovviamente non perche' tale condizione sia irrilevante, bensi' perche' essa, a differenza dei semplici impedimenti, incide sulla stessa identificazione della fattispecie civile che, nel nostro ordinamento, possa qualificarsi matrimonio'. Visto il parere del Ministero dell'interno espresso con nota del 28 luglio 2004, prot. 04006451 - 15100/15952, nel quale viene specificato che: '... in merito alla possibilita' di trascrivere un atto di matrimonio contratto all'estero tra persone dello stesso sesso, si precisa che in Italia tale atto non e' trascrivibile in quanto nel nostro ordinamento non e' previsto il matrimonio tra soggetti dello stesso sesso in quanto contrario all'ordine pubblico, ai sensi dell'art. 18 del d.P.R. n. 396/2000'.

Visto la circolare del Ministero dell'interno n. 55 in data 18 ottobre 2007 prot. n. 15100/397/0009861, relativa ai matrimoni contratti all'estero tra persone dello stesso sesso, nella quale viene affermato che '...in mancanza di modifiche legislative in materia, il nostro ordinamento non ammette il matrimonio omosessuale e la richiesta di trascrizione di un simile atto compiuto all'estero deve essere rifiutata perche' in contrasto con l'ordine pubblico interno' escludendo categoricamente qualsiasi possibilita' di matrimonio tra persone dello stesso sesso;

Ritenuto, pertanto, che la sopraindicata richiesta di pubblicazione riguarda ipotesi giuridicamente inesistente e non assimilabile all'istituto del matrimonio secondo la disciplina prevista dal nostro ordinamento' (doc. 1 del fascicolo attoreo).

A sostegno del ricorso sono state svolte ampie argomentazioni in diritto, con le quali si e' rilevato che nel nostro ordinamento non esisterebbe una nozione di matrimonio, ne' un divieto espresso di matrimonio tra persone dello stesso sesso - non essendo previsto tra i requisiti per contrarlo la disparita' sexus (ex art. 84 c.c.) - che inoltre gli atti del Ministero degli interni citati nel provvedimento si riferirebbero all'ordine pubblico internazionale e non all'ordine pubblico internazionale e non all'ordine pubblico interno (che invece andrebbe richiamato nel caso di specie), che comunque tali atti sarebbero contrari alla Costituzione e alla Carta di Nizza e quindi da disapplicare, che in ogni caso l'interpretazione letterale delle norme codicistiche posta a fondamento dell'atto di diniego da parte del comune sarebbe contraria alla Costituzione italiana, ed in particolare agli artt. 2, 3, 10, secondo comma, 13, 29.

Sulla base di tali argomenti i ricorrenti hanno chiesto al tribunale, in via principale, di ordinare all'ufficiale di stato civile del Comune di Venezia di procedere alla pubblicazione del matrimonio rifiutata e, in via subordinata, di sollevare la questione di legittimita' costituzionale - previa positiva valutazione della rilevanza e non manifesta infondatezza degli artt. 107, 108, 143, 143-bis e156-bis c.c. rispetto agli artt. 2, 3, 10, secondo comma, 13, 29 Cost., rimettendo gli atti alla Corte costituzionale.

Con il ricorso in esame si chiede quindi che il Tribunale si pronunci in ordine al tema - assai dibattuto non solo fra i giuristi e non solo nel nostro Paese - relativo alla riconoscibilita' del diritto delle persone omosessuali di contrarre matrimonio con persone del proprio sesso.

Nel nostro sistema il matrimonio tra persone dello stesso sesso non e' ne' previsto, ne' vietato espressamente. E' certo tuttavia che ne' il legislatore del 1942, ne' quello riformatore del 1975Legge 19 maggio 1975 n. 151 riforma del diritto di famiglia. si sono posti la questione del matrimonio omosessuale, all'epoca ancora non dibattuta, almeno nel nostro Paese.

Pur non esistendo una norma definitoria espressa, l'istituto del matrimonio, cosi' come previsto nell'attuale ordinamento italiano, si riferisce indiscutibilmente solo al matrimonio tra persone di sesso diverso. Se e' vero che il codice civile non indica espressamente la differenza di sesso fra i requisiti per contrarre matrimonio, diverse sue norme, fra cui quelle menzionate nel ricorso e sospettate d'incostituzionalita', si riferiscono al marito e alla moglie come 'attori' della celebrazione (107107. Forma della celebrazione. Nel giorno indicato dalle parti l'ufficiale dello stato civile, alla presenza di due testimoni...riceve da ciascuna delle parti personalmente, l'una dopo l'altra, la dichiarazione che esse si vogliono prendere rispettivamente in marito e in moglie... 108.

Inopponibilita' di termini e condizioni. La dichiarazione degli sposi di prendersi rispettivamente in marito e moglie non puo' essere sottoposta ne' a termine ne' a condizione. e 108), protagonisti del rapporto coniugale (art. 143 e ss.143. Diritti e doveri reciproci dei coniugi. Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. 143-bis. Cognome della moglie. La moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo conserva durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze.

156-bis. Cognome della moglie. Il giudice puo' vietare alla moglie l'uso del cognome del marito, quando tale uso sia a lui gravemente pregiudizievole e puo' parimenti autorizzare la moglie a non usare il cognome stesso, qualora dall'uso possa derivarle grave pregiudizio. e autori della generazione (artt. 231 e ss.). Il marito e' il padre del figlio concepito durante il matrimonio (231 c.c.); l'adulterio della 1ª moglie o l'impotenza del marito consentono l'azione di disconoscimento (art. 235 c.c.).

Reputa il tribunale che, proprio per il chiaro tenore delle norme sopra indicate, non sia possibile - allo stato della normativa vigente - operare un'estensione dell'istituto del matrimonio anche a persone dello stesso sesso. Si tratterebbe di una forzatura non consentita ai giudici (diversi da quello costituzionale), a fronte di una consolidata e ultramillenaria nozione di matrimonio come unione di un uomo e di una donna.

D'altra parte, non si puo' ignorare il rapido trasformarsi della societa' e dei costumi avvenuto negli ultimi decenni, nel corso dei quali si e' assistito al superamento del monopolio detenuto dal modello di famiglia normale, tradizionale e al contestuale sorgere spontaneo di forme diverse, seppur minoritarie, di convivenza, che chiedono protezione, si ispirano al modello tradizionale e come quello mirano ad essere...

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