N. 193 ORDINANZA 22 - 26 giugno 2009

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE;

Giudici: Ugo DE SIERVO, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 576 e 593 del codice di procedura penale, promossi dal Tribunale di Verbania con tre ordinanze del 5 maggio 2008, rispettivamente iscritte ai nn. 401, 408 e 409 del registro ordinanze 2008 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 52 e 53, 1ª serie speciale, dell'anno 2008.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 10 giugno 2009 il giudice relatore Giuseppe Frigo.

Ritenuto che, con ordinanza del 5 maggio 2008 (r.o. n. 401 del 2008), il Tribunale di Verbania ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 576 del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede la facolta' della parte civile di appellare le sentenze di proscioglimento al di fuori delle ipotesi di cui all'art.

603, commi 1, 2 e 4, del medesimo codice;

che il rimettente riferisce di essere investito dell'appello proposto dalla parte civile avverso la sentenza del Giudice di pace di Verbania, che aveva assolto l'imputato dal reato di cui all'art.

594 del codice penale;

che, ad avviso del giudice a quo, la questione sarebbe rilevante, poiche' con l'atto di appello non e' stata richiesta la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale a norma dell'art. 603, commi 1, 2 e 4, cod. proc. pen.;

che, per quanto riguarda la non manifesta infondatezza, il giudice rimettente assume che, a seguito dell'introduzione nel sistema costituzionale dei principi del 'giusto processo', i quali vincolerebbero il legislatore al rispetto di 'piu' stringenti parametri di ragionevolezza', il mantenimento puro e semplice dell'appello, quale secondo grado di giurisdizione, si porrebbe in insanabile contrasto con gli artt. 3 e 111 Cost.;

che l'istituto dell'appello devierebbe, difatti, dai principi di oralita' e di formazione della prova davanti al giudice che decide, affidando il giudizio di merito finale a giudici che non hanno partecipato alla formazione della prova;

che detta 'deviazione' non avrebbe, d'altronde, carattere 'eccezionale e motivato' - come avverrebbe, ad...

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