Sentenza nº 37 da Constitutional Court (Italy), 25 Febbraio 2016

RelatorePaolo Grossi
Data di Resoluzione25 Febbraio 2016
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 37

ANNO 2016

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Marta CARTABIA Presidente

- Giuseppe FRIGO Giudice

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicol򠠠 ZANON ”

- Franco MODUGNO ”

- Augusto Antonio BARBERA ”

- Giulio PROSPERETTI ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 4 della legge della Regione Puglia 14 novembre 2014, n. 47 (Norme in materia di organizzazione, riduzione della dotazione organica e della spesa del personale e attuazione del comma 529 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 20-28 gennaio 2015, depositato in cancelleria il 27 gennaio 2015 ed iscritto al n. 17 del registro ricorsi 2015.

Visto l’atto di costituzione della Regione Puglia;

udito nell’udienza pubblica del 26 gennaio 2016 il Giudice relatore Paolo Grossi;

uditi l’avvocato dello Stato Paola Maria Zerman per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Ida Maria Dentamaro per la Regione Puglia.

Ritenuto in fatto

  1. – Con atto depositato il 27 gennaio 2015, il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto ricorso in via principale contro la legge della Regione Puglia 14 novembre 2014, n. 47 (Norme in materia di organizzazione, riduzione della dotazione organica e della spesa del personale e attuazione del comma 529 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147), lamentando che gli artt. 2 e 4 della legge medesima violino gli artt. 3, 97 e 117, terzo comma, della Costituzione.

    Ad avviso del ricorrente, l’art. 2 della legge regionale impugnata – nel prevedere l’avvio di procedure di stabilizzazione per l’assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigenziale che abbia maturato, entro la data del 31 dicembre 2015, i requisiti di cui al comma 529 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014) e che risulti in servizio alla data di entrata in vigore della legge – si porrebbe in contrasto con la disposizione statale di cui è attuazione, ampliandone la sfera dei destinatari.

    La predetta disposizione statale costituirebbe, del resto, esplicazione della competenza statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, di cui all’art. 117, terzo comma, Cost., che la Regione, pur nel rispetto della propria autonomia, non sarebbe legittimata a derogare, se non anche violando gli artt. 3 e 97 Cost.

    Per le medesime ragioni viene impugnato l’art. 4 della stessa legge regionale, secondo cui le discipline previste per la stabilizzazione del personale regionale debbono intendersi «quali principi applicabili alle agenzie regionali, agli enti, all’Autorità di bacino e alle società in house della Regione Puglia di cui alla deliberazione di Giunta regionale 5 maggio 2014, n. 810 e alla legge regionale 20 maggio 2014, n. 22 (Riordino delle funzioni amministrative in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale e riforma degli enti regionali operanti nel settore), costitutiva dell’Agenzia ARCA».

    Anche tale disposizione, estendendo agli organismi appena indicati i princìpi dettati dalla norma statale esclusivamente per il personale regionale, si porrebbe in contrasto con il richiamato comma 529 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013 e, perciò, in base a quanto già detto, con l’art. 117, terzo comma, Cost., oltre che con gli artt. 3 e 97 Cost.

  2. – Nel giudizio si è costituita la Regione Puglia, la quale ha concluso chiedendo dichiararsi la questione inammissibile e comunque infondata.

    A proposito del motivo...

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