Ordinanza nº 25 da Constitutional Court (Italy), 11 Febbraio 2016

RelatoreSilvana Sciarra
Data di Resoluzione11 Febbraio 2016
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 25

ANNO 2016

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Alessandro CRISCUOLO Presidente

- Giuseppe FRIGO Giudice

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicol򠠠 ZANON ”

- Franco MODUGNO ”

- Augusto Antonio BARBERA ”

- Giulio PROSPERETTI ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 4, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), promosso dal Tribunale ordinario di Brescia, in funzione di giudice del lavoro, nel procedimento tra lo Studio infermieristico associato A. Parravicini ed associati e l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), con ordinanza del 17 febbraio 2014, iscritta al n. 144 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell’anno 2014.

Visti gli atti di costituzione dell’INAIL e dello Studio infermieristico associato A. Parravicini ed associati, nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 12 gennaio 2016 il Giudice relatore Silvana Sciarra;

uditi gli avvocati Luciano Nardino per lo Studio infermieristico associato A. Parravicini ed associati, Giandomenico Catalano per l’INAIL e l’avvocato dello Stato Maria Gabriella Mangia per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che, con ordinanza del 17 febbraio 2014, iscritta al n. 144 del registro ordinanze 2014, il Tribunale ordinario di Brescia, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nella parte in cui non estende anche agli associati degli studi professionali, legati da un vincolo di “dipendenza funzionale”, quell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali prevista a beneficio dei «soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società, anche di fatto, comunque denominata, costituita od esercitata, i quali...

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