N. 171 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 aprile 2009

IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA Sentiti il p.g., che ha espresso parere come da verbale, nonche' la difesa ed a scioglimento riserva di cui al verbale di udienza del 2 aprile 2009, ha pronunciato la seguente ordinanza.

Letti gli atti relativi al reclamo avanzato in data 17 febbraio 2009 ex art. 30-ter l.p. dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza avverso il provvedimento emesso dal magistrato di sorveglianza di Cosenza in data 17 febbraio 2009, con il quale era stato concesso un permesso premio ad A. M., nato a Rocca di Neto il 30 marzo 1948, detenuto in espiazione della pena di anni quattro di reclusione inflittagli dal G.u.p. presso il Tribunale di Crotone con sentenza del 13 maggio 2004 per il delitto di 'atti sessuali con minorenni' di cui all'art. 609-quater, comma 1, n. 2) c.p.;

Premesso che il magistrato di sorveglianza di Cosenza ha concesso il beneficio premiale di cui sopra avendo l'A. dimostrato, nel corso dell'esperienza detentiva, una consapevole adesione all'opera rieducativa e progressi personali tali da risultare maturo per un graduale reinserimento sociale;

Rilevato che il Procuratore della Repubblica reclamante lamenta l'assenza dei presupposti di legge, attesa l'attuale pericolosita' sociale del reo desumibile dall'estrema gravita' dei reati commessi;

Considerato che il condannato e' delinquente primario e non risulta gravato da carichi pendenti;

Considerato che la relazione di sintesi all'esito dell'osservazione scientifica della personalita' redatta dal gruppo di osservazione e trattamento della Casa circondariale di Castrovillari offre positive considerazioni sulla personalita' del condannato, riferendo che il medesimo, dotato di buone capacita' intellettive, ha partecipato alle offerte trattamentali ed instaurato positive dinamiche relazionali con i compagni di detenzione ed il personale operante, rielaborando in chiave critica il passato deviante e maturando una nuova progettualita' di vita ispirata a valori socialmente condivisi, tanto da risultare proposta, sin dal gennaio 2008, l'ammissione del medesimo a benefici premiali ed alle misure alternative alla detenzione;

Considerato che, alla stregua dei dati di sviluppo della personalita' come evidenziati e del livello di rieducazione maturato dal condannato, puo' ragionevolmente presumersi che l'invocato beneficio del permesso premio, anche attraverso le prescrizioni che possono essere imposte, contribuira' alla rieducazione del medesimo...

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