Ordinanze Ordinaria nº 3141 da Liguria, 16 Giugno 2009

Data di Resoluzione16 Giugno 2009
EmittenteLiguria

art. 33

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

Registro Ordinanza:/ 3141/09

Registro Generale:3661/2009

Sezione Quinta

composto dai Signori: Pres. G.Paolo Cirillo
Cons. Marzio Branca
Cons. Aldo Scola
Cons. Giancarlo Montedoro
Cons. Nicola Russo Est.

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del 16 Giugno 2009

Visto l'art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;

Visto l'appello proposto da:

COMUNE DI MARIGLIANELLA
rappresentato e difeso da:
Avv. ANDREA AMATUCCI
Avv. GIUSEPPE ROMANO
con domicilio eletto in Roma
PIAZZA DEL POPOLO, 18
presso
STUDIO ROMANO GIUSEPPE E AMATUCCI ANDREA
contro
IMPRESA GEOM. BIAGIO LIMONE SRL
rappresentato e difeso da:
Avv. ADRIANO VITUCCI
Avv. ANTONIO PARISI
con domicilio eletto in Roma
VIA DI SAN BASILIO 72
presso
DOMENICO GAUDIELLO
GMA COSTRUZIONI SRL
non costituitosi;

per la riforma, previa sospensione dell'efficacia, della sentenza del TAR CAMPANIA - NAPOLI : Sezione VIII 21354/2008 , resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO LAVORI DI COSTRUZIONE CHIESA MADRE NEL CIMITERO COMUNALE .

Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;

Vista la domanda di sospensione dell' efficacia della sentenza di , presentata in via incidentale dalla parte appellante.

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

IMPRESA GEOM. BIAGIO LIMONE SRL

Udito il relatore Cons. Nicola Russo e uditi, altresì, per le parti gli Avv.ti S.P.Foglia, per delega degli Avv.ti A.Amatucci e G.Romano, ed A.Vitucci;

Considerato che, ad un primo sommario esame, l'appello appare assistito da sufficienti elementi di fondatezza, in particolare per quanto riguarda le censure attinenti alla legittimità dell'operato della Commissione giudicatrice ( motivi 3e4 dell'atto di appello);

P.Q.M.

Accoglie l'istanza cautelare (Ricorso numero: 3661/2009 ) e, per l'effetto, sospende l'efficacia della sentenza impugnata.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Roma, 16 Giugno 2009

L'ESTENSORE...

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