Ordinanze Ordinaria nº 3140 da Liguria, 16 Giugno 2009

Data di Resoluzione16 Giugno 2009
EmittenteLiguria

art. 33

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

Registro Ordinanze:/ 3140/2009

Registro Generale:4516/2009

Sezione Quarta

composto dai Signori: Pres.ff. Pier Luigi Lodi
Cons. Antonino Anastasi
Cons. Salvatore Cacace
Cons. Sergio De Felice Est.
Cons. Sandro Aureli

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del 16 Giugno 2009

Visto l'art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;

Visto l'appello proposto da:

TEOMA SOC.COOP.IN PR. E Q.MANDATARIA ATI
ATI LAMPER FACILITY MANAGEMENT SRL IN PR. E Q.MANDANTE ATI
rappresentata e difesa da: Avv. ANGELO CLARIZIA
con domicilio eletto in Roma VIA PRINCIPESSA CLOTILDE, 2 presso ANGELO CLARIZIA
contro
MINISTERO DIFESA-MARINA MILITARE-UFF.GEN.CENTRO RESP.AMMIN.
rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GEN. STATO
con domicilio in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12
e nei confronti di
CONSORZIO CENTRO SERVIZI
rappresentato e difeso da: Avv. LEONARDO LASCIALFARI
con domicilio eletto in Roma CORSO V.EMANUELE II, N.18 presso GIAN MARCO GREZ

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della sentenza del TARLAZIO - ROMA :Sezione I BIS 176/2009 , resa tra le parti, concernente STIPULA ACCORDO QUADRO-SERVIZIODIPULIZIAENTI E DISTACCAMENTI MARINA MILITARE .

Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante.

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

CONSORZIO CENTRO SERVIZI
MINISTERO DIFESA-MARINA MILITARE-UFF.GEN.CENTRO RESP.AMMIN.

Udito il relatore Cons. Sergio De Felice e uditi, altresì, per le parti l'Avv. Clarizia e l'Avv. Lascialfari;

Considerato che ad una sommaria delibazione, propria della fase cautelare, i motivi di appello proposti avverso il dispositivo di sentenza non paiono privi di un minimo di fondatezza, soprattutto con riguardo ai motivi di violazioni procedimentali (integrazione dei criteri, attività della commissione, verbalizzazione);

Considerato altresì il pregiudizio grave e irreparabile che può derivare nelle more all'appellante...

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