Bpl Mortgages S.r.l.

Avviso di cessione di crediti pro-soluto (ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia di cartolarizzazioni di crediti (la 'Legge 130') e dell'articolo 58 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (il 'T.U. Bancario'), corredato dall'informativa ai sensi dell'articolo 13, commi 4 e 5 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (il 'Codice in materia di Protezione dei Dati Personali') e del provvedimento dell'Autorita' Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007.

La societa' BPL Mortgages S.r.l., con sede legale in Via Alfieri, 1, 31015 Conegliano (Treviso) comunica che, nell'ambito di un'operazione unitaria di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130, relativa a crediti ceduti da BANCA POPOLARE DI CREMA S.p.A., una banca costituita ed operante con la forma giuridica di societa' per azioni, con sede legale in Crema, via XX Settembre, 18, Italia, codice fiscale e numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Cremona n. 04114050968, partita IVA n. 04114050968, iscritta all'albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 13 del T.U. Bancario al n. 5588, societa' appartenente al Gruppo Creditizio Banca Popolare Italiana iscritto all'albo dei gruppi bancari ai sensi dell'articolo 64 del T.U. Bancario al n.

5164.9 e soggetta all'attivita' di direzione e controllo di Banca Popolare Italiana Soc. Coop., in forza di un contratto di cessione di crediti, 'individuabili in blocco' ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 130, concluso in data 16 giugno 2009 e con effetto in pari data, ha acquistato pro-soluto da Banca Popolare di Crema S.p.A., tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, maturati e maturandi a far tempo dal 12 giugno 2009 (escluso), accessori, spese, danni, indennizzi e quant'altro) derivanti da contratti di mutuo ipotecario ovvero mutui stipulati ai sensi della normativa sul credito fondiario di cui all'articolo 38 e seguenti del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 che, alla data del 12 giugno 2009, risultavano nella titolarita' di Banca Popolare di Crema S.p.A. e che, alla medesima data (salvo ove diversamente previsto), presentavano le seguenti caratteristiche (da intendersi cumulative salvo ove diversamente previsto):

1. mutui i cui debitori principali (eventualmente anche a seguito di accollo liberatorio e/o frazionamento) siano:

(i) una o piu' persone fisiche residenti in Italia; ovvero (ii) una o piu' societa' per azioni, societa' a responsabilita' limitata, societa' in nome collettivo e societa' in accomandita semplice aventi sede sociale in Italia;

2. mutui la cui data di stipulazione sia compresa:

(i) limitatamente ai mutui i cui debitori principali (eventualmente anche a seguito di accollo liberatorio e/o frazionamento) siano persone fisiche, tra il 23 novembre 1995 (incluso) e il 30 marzo 2009 (incluso);

(ii) limitatamente ai mutui i cui debitori principali (eventualmente anche a seguito di accollo liberatorio e/o frazionamento) siano una o piu' societa' per azioni, societa' a responsabilita' limitata, societa' in nome collettivo e societa' in accomandita semplice, tra il 1 aprile 1999 (incluso) e il 23 aprile 2009 (incluso);

3. mutui erogati da Banca Popolare di Crema S.p.A. ovvero erogati da altre banche e successivamente confluiti in Banca Popolare di Crema S.p.A. a seguito di fusione, scissione, conferimento di ramo/i d'azienda o cessione di ramo/i d'azienda;

4. mutui interamente erogati per i quali non sussista alcun obbligo o possibilita' di effettuare ulteriori erogazioni;

5. mutui denominati in euro (ovvero erogati in lire e successivamente ridenominati in euro);

6. mutui le cui rate scadute al 12 giugno 2009 risultino interamente pagate;

7. mutui che abbiano almeno una rata, comprensiva di una componente capitale, scaduta e pagata;

8. (A) mutui in relazione ai quali il rapporto tra (i) l'importo originario del mutuo e (ii) il valore di stima dell'immobile di cui al criterio 11 che segue, determinato in prossimita' della stipulazione del medesimo mutuo, e' pari o inferiore al 100%. Ai fini del criterio di cui al presente punto (A), per 'valore di stima dell'immobile' si intende il valore di stima utilizzato dalla banca mutuante nella fase di istruttoria del relativo mutuo. Al fine di valutare la conformita' del proprio mutuo al criterio di cui al presente punto (A), ciascun mutuatario potra', laddove non disponga gia' di tale informazione...

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