Sentenze nº T-48/04 da Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, 19 Giugno 2009

Data di Resoluzione19 Giugno 2009
EmittenteTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Numero di RisoluzioneT-48/04

Nella causa T-48/04,

Qualcomm Wireless Business Solutions Europe BV, con sede in Waarle (Paesi Bassi), rappresentata dall-avv. G. Berrisch e dal sig. D. Hull, solicitor,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata inizialmente dalla sig.ra K. Mojzesowicz e dal sig. A. Whelan, successivamente dalla sig.ra Mojzesowicz e dal sig. X. Lewis, in qualità di agenti,

convenuta,

sostenuta da

Repubblica federale di Germania, rappresentata inizialmente dal sig. C.-D. Quassowski e dalla sig.ra S. Flockermann, in qualità di agenti, successivamente dal sig. M. Lumma, in qualità di agente, assistito dagli avv.ti U. Karpenstein e A. Rosenfeld,

e da

Deutsche Telekom AG, con sede in Bonn (Germania),

Daimler AG, già DaimlerChrysler AG, con sede in Stoccarda (Germania),

e

Daimler Financial Services AG, già DaimlerChrysler Services AG, con sede in Berlino (Germania),

rappresentate dagli avv.ti J. Schütze e A. von Graevenitz,

intervenienti

avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della Commissione 30 aprile 2003, 2003/792/CE che dichiara la compatibilità di una concentrazione con il mercato comune e con l-accordo SEE (Caso COMP/M.2903 - DaimlerChrysler/Deutsche Telekom/JV) (GU L 300, pag. 62),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Terza Sezione),

composto dal sig. J. Azizi (relatore), presidente, dalla sig.ra E. Cremona e dal sig. S. Frimodt Nielsen, giudici,

cancelliere: sig.ra K. Andová, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all-udienza del 1° luglio 2008,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

1 Ai sensi dell-art. 2, n. 2 del regolamento (CEE) del Consiglio 21 dicembre 1989, n. 4064 relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (versione rettificata GU 1990, L 257, pag. 13), come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 30 giugno 1997, n. 1310 (GU L 180, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento sulle concentrazioni»), le operazioni di concentrazione che non creano o non rafforzano una posizione dominante, da cui risulti che una concorrenza effettiva sia ostacolata in modo significativo nel mercato comune o in una parte sostanziale di esso, devono essere dichiarate compatibili con il mercato comune.

2 L-art. 8, n. 2, di questo stesso regolamento prevede che, se la Commissione accerta che un-operazione di concentrazione, se del caso, a seguito di modifiche apportate dalle imprese interessate, soddisfa il criterio di cui all-art. 2, n. 2, essa, mediante decisione, dichiara l-operazione di concentrazione compatibile con il mercato comune. Questa decisione può essere subordinata a condizioni ed oneri destinati a garantire che le imprese interessate adempiano gli impegni assunti nei suoi confronti per rendere la concentrazione compatibile con il mercato comune. La decisione che dichiara la concentrazione compatibile riguarda anche le restrizioni direttamente connesse alla realizzazione della concentrazione e ad essa necessarie.

3 L-art. 20, n. 1, di suddetto regolamento dispone che la Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee le decisioni che adotta a norma dell-art. 8, nn. 2-5.

Fatti

4 La ricorrente, Qualcomm Wireless Business Solutions Europe BV (in prosieguo: la «Qualcomm»), offre in Europa un sistema di gestione di flotte di camion via satellite denominato «EutelTRACS». Mediante una rete satellitare, essa raccoglie le informazioni trasmesse dai camion, quali dati relativi alla loro localizzazione, informazioni sul motore e messaggi dei conducenti e le trasmette all-ufficio di collegamento di tali camion, il quale è cliente della Qualcomm. Peraltro, essa trasmette messaggi dagli uffici di collegamento verso i conducenti dei camion. A tal fine, essa fornisce il materiale e l-infrastruttura di servizi necessari. Essa è parimenti attiva nella produzione di tale materiale e nello sviluppo del software necessario per il funzionamento del sistema sopra descritto.

5 Nel 2002, il Ministero federale tedesco dei Trasporti, dell-Urbanistica e dell-Edilizia ha organizzato, per conto del governo tedesco, una gara pubblica d-appalto per la creazione e la gestione di un sistema di riscossione automatica e manuale dei pedaggi dovuti dai mezzi pesanti con peso superiore a 12 tonnellate (in prosieguo: i «mezzi pesanti») che utilizzano le autostrade tedesche. Tale gara d-appalto non esigeva l-utilizzo di una tecnologia specifica.

6 L-appalto pubblico è stato attribuito al consorzio costituito dalla DaimlerChrysler Services AG, dalla Deutsche Telekom AG e dalla Compagnie financière et industrielle des autoroutes SA (Cofiroute) (in prosieguo, indicate collettivamente, le «imprese della concentrazione»).

7 La Daimler Financial Services AG, già DaimlerChrysler Services, è una filiale della Daimler AG, precedentemente DaimlerChrysler AG, attiva nel settore dei servizi finanziari e nella gestione della mobilità. Le sue attività comprendono la gestione di flotte composte da veicoli che coprono tutte le marche di veicoli della Daimler. Quest-ultima sviluppa, produce e commercializza autovetture, camion, autobus e motori diesel.

8 La Deutsche Telekom è un operatore di telecomunicazioni che offre, in particolare, servizi di telefonia mobile in Europa.

9 La Cofiroute è un-impresa attiva nel settore della riscossione di pedaggi autostradali.

10 Il consorzio costituito da queste imprese ha in seguito creato la Toll Collect GmbH per elaborare e gestire il sistema di riscossione dei pedaggi dovuti dai mezzi pesanti che utilizzano le autostrade tedesche.

11 La Toll Collect ha quindi sviluppato una soluzione telematica per la riscossione automatica dei pedaggi. Tale soluzione consiste nell-installazione di unità di bordo sui mezzi pesanti che intendono ricorrere alla riscossione automatica dei pedaggi. Siffatte unità di bordo funzionano con un ricevitore GPS [Global Positioning System (sistema di posizionamento mondiale)] ed una trasmittente GSM [Global System for Mobile Communications (sistema mondiale di telecomunicazione mobile)]. Il ricevitore GPS rileva la posizione attuale del mezzo pesante, la quale viene memorizzata nell-unità di bordo. Attraverso la trasmittente GSM, viene poi effettuato uno scambio di tali dati tra l-unità di bordo e una centrale di servizi. La centrale elabora i dati, vale a dire, in base alla posizione rilevata e al tratto autostradale percorso, calcola il pedaggio dovuto e lo fattura al proprietario o all-utente del mezzo pesante. L-unità di bordo è fornita gratuitamente dalla Toll Collect alle imprese di trasporto in cambio di una cauzione da cui verranno scalati i pedaggi. Il proprietario o l-utente del mezzo pesante sostengono nondimeno il costo d-installazione dell-unità di bordo. Oltre alla funzione di riscossione automatica dei pedaggi dovuti, le unità di bordo della Toll Collect si prestano per altri servizi telematici e, in particolare, per quelli che consentono la gestione di una flotta di veicoli a distanza. L-utilizzo delle unità di bordo della Toll Collect, da parte di un altro prestatore, per l-erogazione di servizi telematici è tuttavia possibile soltanto dopo che la Repubblica federale tedesca, in qualità di amministrazione aggiudicatrice, abbia concessa l-autorizzazione all-uopo necessaria.

12 L-11 novembre 2002, la DaimlerChrysler Services e la Deutsche Telekom hanno notificato alla Commissione, conformemente all-art. 4 del regolamento sulle concentrazioni, un progetto di concentrazione in forza del quale esse avrebbero acquisito, mediante l-acquisto di quote azionarie, il controllo congiunto della Toll Collect.

13 In seguito a tale notificazione, la Commissione ha avviato la prima fase del procedimento di controllo dell-operazione di concentrazione. Nel corso di questa prima fase, le imprese della concentrazione le hanno trasmesso una prima proposta di impegni. Tale proposta è stata sottoposta, ai fini di un parere, agli operatori del mercato, tra cui la Qualcomm.

14 Con decisione 20 dicembre 2002, la Commissione ha ritenuto che l-operazione di concentrazione suscitasse seri dubbi circa la sua compatibilità con il mercato comune e con il funzionamento dell-accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) e ha avviato la seconda fase del procedimento ai sensi dell-art. 6, n. 1, lett. c), del regolamento sulle concentrazioni.

15 Con lettera 28 febbraio 2003, la Commissione ha indirizzato alle imprese notificanti una comunicazione degli addebiti in cui indicava che la prima proposta di impegni era insufficiente per risolvere i problemi per la concorrenza derivanti dalla concentrazione notificata.

16 L-11 marzo 2003, le imprese della concentrazione hanno sottoposto alla Commissione una seconda proposta di impegni.

17 Il 19 e 20 marzo 2003, la Commissione ha tenuto un-audizione alla quale ha partecipato la Qualcomm. Durante questa audizione essa ha indicato, in particolare, che la seconda proposta di impegni era insufficiente per risolvere i problemi per la concorrenza sollevati dall-operazione di concentrazione notificata.

18 Il 3 aprile 2003, le imprese della concentrazione hanno sottoposto alla Commissione una terza ed ultima proposta di impegni.

19 Con decisione 30 aprile 2003, 2003/792/CE, la Commissione ha dichiarato l-operazione di concentrazione compatibile con il mercato comune e con l-accordo SEE (Caso COMP/M.2903 - DaimlerChrysler/Deutsche Telekom/JV) (GU L 300, pag. 62; in prosieguo la «decisione impugnata») con riserva del pieno rispetto degli impegni assunti dalle imprese della concentrazione.

20 Nella decisione impugnata, la Commissione ha ritenuto che sul mercato interessato dall-operazione di concentrazione, ossia il mercato tedesco dei sistemi di telematica stradale formati da hardware, software e servizi destinati alle imprese di trasporto e logistica, l-operazione di concentrazione sollevasse problemi concorrenziali in quanto l-infrastruttura per la riscossione del pedaggio, che doveva essere creata dalla Toll Collect, poteva essere...

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