LEGGE REGIONALE 21 novembre 2008, n. 62 - Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2008.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 41 del 28 novembre 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 18 della legge regionale n. 79/1998

1. Il comma 4 dell'art. 18 della legge regionale 3 novembre 1998, n. 79 (Norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale), e' sostituito dal seguente:

'4. Fatto salvo quanto disposto al comma 4-bis, non e' consentito procedere a valutazione di impatto ambientale in sanatoria, relativamente a progetti gia' realizzati.'.

2. Dopo il comma 4 dell'art. 18 della legge regionale n. 79/1998, e' inserito il seguente:

'4-bis. In caso di annullamento in sede giurisdizionale o di autotutela di autorizzazioni o concessioni rilasciate previa valutazione d'impatto ambientale, o di annullamento della pronuncia di compatibilita' ambientale, l'autorita' competente provvede ai sensi dell'art. 29, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) nel testo risultante dall'art.

1, comma 2, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4.'.

Art. 2.

Modifica all'art. 3 della legge regionale n. 23/2007

1. Il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 23 aprile 2007, n.

23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 'Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti'), e' sostituito dal seguente:

'1. Il BURT si articola in tre parti, i cui contenuti sono specificati negli artt. 4, 5 e 5-bis.'.

Art. 3.

Modifica all'art. 5 della legge regionale n. 23/2007

1. Le lettere h), i), j) e k) del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 23/2007 sono abrogate.

Art. 4.

Inserimento dell'art. 5-bis nella legge regionale n. 23/2007

1. Dopo l'art. 5 della legge regionale n. 23/2007 e' inserito il seguente:

'Art. 5-bis.

Parte terza 1 Sono pubblicati nella parte terza del BURT:
  1. i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;

  2. i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici, per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;

  3. i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere a) e b);

  4. gli avvisi per il conferimento di incarichi esterni e di collaborazione coordinata e continuativa, ove previsto dalla disciplina della materia.

    2. Sono inoltre pubblicati nella parte terza, ai fini della loro massima conoscibilita', anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarita' del lavoro). Restano ferme le forme di pubblicazione ivi previste ed i relativi effetti.'.

    Art. 5.

    Modifica all'art. 18 della legge regionale n. 23/2007

    1. Al comma 2 dell'art. 18 della legge regionale n. 23/2007 le parole: 'dell'art. 5' sono sostituite dalle seguenti: 'dell'art. 4, lettere d), e) e g), dell'art. 5 e dell'art. 5-bis.'.

    Art. 6.

    Modifica all'art. 73 della legge regionale n. 38/2007

    1. Al comma 1 dell'art. 73 della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarita' del lavoro), la parola: '18,' e soppressa.

    Art. 7.

    Modifica all'art. 28 della legge regionale n. 69/2007

    1. Dopo il comma 1 dell'art. 28 della legge regionale n. 27 dicembre 2007, n. 69 (Norme sulla promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali), e' aggiunto il seguente:

    '1-bis. Nei tre mesi antecedenti le elezioni degli enti locali interessati dai processi partecipativi di cui al capo IV, non sono ammessi nuovi progetti partecipativi.'.

    Art. 8.

    Modifica all'art. 6 della legge regionale n. 34/1994

    1. Dopo il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 (Norme in materia di bonifica), e' inserito il seguente:

    '1-bis. Il Consiglio regionale puo' deliberare una proposta di nuova delimitazione che e' trasmessa alla Giunta regionale per l'avvio delle procedure di cui all'art. 5, commi 3, 4 e 5.'.

    Art. 9.

    Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 24/1996

    1. Il comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 28 marzo 1996, n.

    24 (Criteri per il recupero dei crediti acquisiti a seguito dell'estinzione delle obbligazioni fideiussorie del fondo regionale di garanzia. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 maggio 1994, n. 41 istitutiva della Fidi Toscana S.p.a.), e' sostituito dal seguente:

    '2. Le somme recuperate dalla Fidi Toscana S.p.a. sia a titolo di recupero dei crediti sia dalla gestione o vendita delle partecipazioni di cui al comma 1, detratte le spese relative al compenso di cui all'art. 2, comma 2, vengono utilizzate dalla Fidi Toscana S.p.a. per la dotazione finanziaria del fondo di cui all'art.

    17, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 41/1994.'.

    2. I commi 2-bis e 3 dell'art. 5 della legge regionale n. 24/1996 sono abrogati.

    3. Al comma 4 dell'art. 5 della legge regionale n. 24/1996 le parole: 'e sulle disponibilita' liquide del fondo di cui al comma 2, lettera b)' sono soppresse.

    Art. 10.

    Modifica all'art. 9 della legge regionale n. 35/2000

    1. Dopo il comma 3 dell'art. 9 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attivita' produttive), e' aggiunto il seguente:

    '3-bis. Nel caso sia accertata l'indebita percezione del finanziamento per carenza dei requisiti essenziali oppure per irregolarita' della documentazione prodotta, comunque imputabili al soggetto beneficiano e non sanabili, in sede di revoca del finanziamento si dispone la restituzione delle somme erogate e si procede all'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera e), della legge 15 marzo 1997, n. 59).'.

    Art. 11.

    Modifica all'art. 13 della legge regionale n. 28/2005

    1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 13 della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti), e' abrogata.

    Art. 12.

    Modifica all'art. 14 della legge regionale n. 28/2005

    1. Il comma 4 dell'art. 14 della legge regionale n. 28/2005 e' sostituito dal seguente:

    '4. Ai cittadini degli stati membri dell'Unione europea ed alle societa' costituite in conformita' alla legislazione di uno stato membro dell'Unione europea ed aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attivita' principale all'interno dell'Unione europea si applica quanto previsto dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania).'.

    Art. 13.

    Sostituzione dell'art. 110 della legge regionale n. 28/2005

    1. L'art. 110 della legge regionale n. 28/2005 e' sostituito dal seguente:

    'Art. 110 (Decorrenza, abrogazioni e norme transitorie in materia di commercio in sede fissa e di distribuzione dei carburanti). - 1.

    Le disposizioni della presente legge, fatto salvo quanto previsto agli artt. 111, 111-bis e 111-ter, si applicano dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 3.

    2. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art.

    3 sono abrogate le seguenti leggi:

  5. legge regionale 17 maggio 1999, n. 28 (Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114);

  6. legge regionale 29 settembre 2003, n. 52 (Inserimento dell'art. 10-bis nella legge regionale 17 maggio 1999, n. 28 'Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114').

    3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 3 i comuni adeguano i propri regolamenti alla presente legge e i propri atti di programmazione alla disciplina regionale.

    4. Fino all'approvazione degli atti di programmazione e dei regolamenti di cui al comma 3 si applicano gli atti comunali vigenti per le parti non incompatibili con le disposizioni della presente legge.'.

    Art. 14.

    Inserimento dell'art. 111-ter nella legge regionale n. 28/2005

    1. Dopo l'art. 111-bis della legge regionale n. 28/2005 e' inserito il seguente:

    'Art. 111-ter Decorrenza delle disposizioni in materia di distribuzione di carburanti 1. Le disposizioni in materia di distribuzione di carburanti di cui al titolo II, capo VII e le altre disposizioni ad esse collegate si applicano dalla data di entrata in vigore della legge di modifica del capo VII del titolo II della legge regionale n. 28/2005, in attuazione di quanto previsto dall'art. 83-bis, comma 21, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.'.

    Art. 15.

    Modifica all'art. 5 della legge regionale n. 45/2007

    1. Dopo il comma 4 dell'art. 5 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola), e' aggiunto il seguente:

    '4-bis. 11 soggetto riconosciuto IAP, anche ai sensi dell'art. 4, presenta richiesta di cancellazione dell'iscrizione di cui al comnia 2, ad ARTEA entro centoventi...

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