DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 dicembre 2008, n. 333 - Regolamento di definizione dei requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi nonche' delle procedure per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione, ampliamento, adattamento, trasformazione o trasferimento delle strutture residenziali per anziani e per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle relative attivita'.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 52 del 24 dicembre 2008) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale n. 19 maggio 1998, n. 10 e successive modifiche recante norme in materia di tutela della salute e di promozione sociale delle persone anziane, la quale prevede che:

le finalita' di riconoscimento e di rispetto dei diritti delle persone anziane, la promozione e la valorizzazione del loro ruolo, si realizzano, in particolare, attraverso l'istituzione e l'organizzazione di un qualificato sistema di servizi ad alta integrazione sociosanitaria, in grado di rispondere ai bisogni assistenziali complessi che queste persone esprimono;

la Regione adotta appositi provvedimenti della Giunta regionale, comprendenti, tra l'altro: i criteri organizzativi e gli standard minimi dei servizi territoriali, integrando norme regolamentari e indirizzi esistenti; la definizione di una rete di strutture residenziali per anziani, accreditate per differenti livelli di intensita' assistenziale sulla base degli standard gestionali e strutturali previsti dalle vigenti norme regolamentari;

Vista la legge regionale n. 9 marzo 2001, n. 8 e successive modifiche 'Disposizioni urgenti in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e altre disposizioni in materia di sanita' e politiche sociali' la quale all'art. 4 prevede che la Giunta regionale stabilisca i requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi richiesti per l'esercizio delle attivita' sanitarie e socio-sanitarie, nonche' le procedure per il rilascio delle autorizzazioni;

Vista la legge regionale del 31 marzo 2006, n. 6 'Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale', la quale stabilisce:

all'art. 8, comma 2, che la definizione dei requisiti minimi e le procedure per l'autorizzazione di strutture e servizi a ciclo residenziale e semiresidenziale che svolgono attivita' socio-assistenziali, socio-educative e sociosanitarie pubbliche e private compete alla Regione;

all'art. 31, comma 7, che con regolamento regionale sono definiti la tipologia dei servizi e delle strutture soggette ad autorizzazione, le procedure per il rilascio, la modifica o la conferma delle autorizzazioni, i requisiti minimi generali e specifici per il funzionamento dei servizi e delle strutture socio-assistenziali, socio-educative e sociosanitarie nonche' le modalita' dell'esercizio delle funzioni di vigilanza e i provvedimenti conseguenti in caso di violazioni;

all'art. 31, comma 8, che le strutture sociosanitarie sono soggette ad autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, in conformita' a quanto disposto dall'art. 4 della legge regionale n. 9 marzo 2001, n. 8 e successive modifiche;

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 20 novembre 2008, n.

2441;

Decreta:

  1. E' emanato il 'Regolamento di definizione dei requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi nonche' delle procedure per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione, ampliamento, adattamento, trasformazione o trasferimento delle strutture residenziali per anziani e per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle relative attivita'' nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

  2. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

  3. Il presente decreto verra' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

    TONDO

    Regolamento di definizione dei requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi nonche' delle procedure per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione, ampliamento, adattamento, trasformazione o trasferimento delle strutture residenziali per anziani e per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle relative attivita'.

    Art. 1.

    Finalita' 1. Il presente regolamento e' finalizzato:

    1. alla riqualificazione della rete dei servizi residenziali per anziani esistenti, nell'ottica del miglioramento della qualita' dell'offerta residenziale, del perseguimento dell'omogeneita' territoriale e della riqualificazione del sistema residenziale per quanto attiene alle capacita' assistenziali;

    2. alla definizione dei requisiti minimi e delle procedure per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione, ampliamento, adattamento, trasformazione o trasferimento delle strutture residenziali per anziani.

  4. Il presente regolamento, in conformita' con le disposizioni di cui all'art. 6, comma c) , punti 1) e 2) della legge regionale 19 maggio 1998 n. 10, in tema di individuazione di criteri organizzativi e di standard minimi dei servizi territoriali e di riclassificazione delle strutture residenziali per anziani e di cui all'art. 8, comma 2 della legge regionale n. 31 marzo 2006, n. 6, in tema di autorizzazione di strutture e servizi a ciclo residenziale, definisce:

    a ) i profili di bisogno delle persone residenti nelle strutture residenziali per anziani esistenti e di nuova realizzazione;

    1. le tipologie di strutture residenziali per anziani e le tipologie di nucleo strutturale;

    2. i requisiti minimi strutturali, tecnologici, organizzativi e di dotazione di personale, relativi alle tipologie di struttura residenziale e di nucleo strutturale, al fine dell'autorizzazione all'esercizio delle strutture residenziali per anziani esistenti all'entrata in vigore del presente regolamento e al fine dell'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di quelle di nuova realizzazione.

      Art. 2.

      Obiettivi 1. Il presente regolamento, in conformita' alle previsioni della legge regionale n. 10/98 e della legge regionale n. 6/06 e al fine della definizione di una rete di strutture residenziali per anziani accreditate per differenti livelli di intensita' assistenziale, nonche', in coerenza con il piano attuativo di massima del processo di riqualificazione del sistema residenziale per gli anziani, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 8 giugno 2007, n. 1378 (legge regionale n. 10/98 art 6. Avvio del processo di riqualificazione del sistema residenziale per anziani e approvazione del documento descrittivo del processo) , intende conseguire i seguenti obiettivi:

    3. assicurare alla popolazione anziana, in particolare quando dipendente nello svolgimento delle attivita' di base della vita quotidiana, una risposta residenziale coerente ai bisogni espressi dalla medesima;

    4. avviare un processo di riqualificazione della rete residenziale esistente, articolata secondo diversi livelli di intensita' e complessita' richiesti dall'intervento assistenziale, tenendo conto del fabbisogno residenziale complessivo regionale di posti letto per profilo di bisogno;

    5. definire una rete di strutture residenziali qualificate, maggiormente integrate con il sistema dei servizi sociosanitari territoriali, al fine di rispondere ai bisogni assistenziali complessi delle persone anziane;

    6. promuovere tra gli operatori la cultura della valutazione multidimensionale e della progettazione personalizzata;

    7. attribuire alle Aziende per i servizi sanitari regionali una maggiore partecipazione e responsabilita' del sistema residenziale per gli anziani, anche mediante il raccordo con i Servizi sociali dei Comuni e con gli Enti gestori delle strutture residenziali.

      Art. 3.

      Ambito applicativo 1. Il presente regolamento disciplina:

    8. la riqualificazione delle strutture residenziali esistenti all'entrata in vigore del presente regolamento, destinate all'accoglimento di persone anziane e autorizzate all'esercizio ai sensi del decreto del Presidente della Giunta regionale 14 febbraio1990, n. 083/Pres. (Regolamento di esecuzione previsto, per le strutture di accoglimento residenziale per finalita' assistenziali, dai commi 3 e 4 dell'art. 15 della legge regionale n.

      19 maggio 1988, n. 33) , del decreto del Presidente della Giunta regionale 16 dicembre 1997, n. 0420/Pres. (Regolamento delle residenze polifunzionali di cui al comma 1dell'art. 2 della legge regionale n. 18 aprile 1997, n. 19) , nonche' della deliberazione della Giunta regionale 11 maggio 2001, n. 1612 (legge regionale n.

      4/2001, art 4, comma 73. Direttive generali relative alle residenze per anziani non autosufficienti gestite da soggetti del settore privato di mercato operanti ai sensi della legge regionale n. 19/97) ;

    9. la costruzione, l'ampliamento, l'adattamento, la trasformazione o il trasferimento delle strutture residenziali esistenti per anziani e di quelle di nuova realizzazione 2. Il presente regolamento non si applica alle strutture residenziali gestite da Enti religiosi e destinate esclusivamente all'accoglimento di personale religioso.

      Art. 4.

      Profili di bisogno delle persone residenti in strutture residenziali 1. Le persone residenti in strutture residenziali sono suddivise, sulla base dei loro bisogni, nei sei profili sotto indicati:

    10. profilo A star;

    11. profilo A;

    12. profilo B;

    13. profilo C;

    14. profilo D;

    15. profilo E.

  5. I profili di bisogno, di cui al comma 1, sono correlati all'omogeneo assorbimento di risorse sanitarie ed assistenziali classificato secondo il sistema Resource Utilization Groups III (RUG III) i cui gruppi sono generati dalla versione informatizzata (software e-GENeSys) dello strumento di valutazione multidimensionale Val. Graf. FVG, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 14 settembre 2007, n. 2147 (L. R. 10/98, art 4, comma 2 - adozione del sistema di valutazione multidimensionale Val. Graf. FVG a valere su tutto il territorio regionale) . Contestualmente alla definizione degli indirizzi per una presa in carico adeguata delle persone con problemi di demenza nelle residenze per anziani, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 18 gennaio 2008, n. 126 (Indirizzi per l'elaborazione di un piano organico di intervento per la riorganizzazione del sistema dei servizi a favore delle persone anziane) sono definiti gli ulteriori...

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