DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 25 novembre 2008, n. 322 - Regolamento recante criteri di ripartizione tra le Province del Fondo per il miglioramento ambientale e per la copertura rischi, in esecuzione dell'articolo 10, comma 3, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria), e per l'esercizio delle funzioni conferite in via transitoria alle Province ai sensi dell'articolo 40, comma 13, della legge regionale 6/2008

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Fiuli -Venezia Giulia n. 49 del 3 dicembre 2008) IL PRESIDENTE Vista la legge 11 febbraio1992, n. 157, e successive modificazioni 'Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio';

Vista la legge regionale 6 marzo2008, n. 6 'Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria';

Visto l'articolo l0, comma 1, della legge regionale 6/2008 che istituisce il 'Fondo per il miglioramento ambientale e per la copertura dei rischi' per le seguenti finalita':

  1. prevenzione e indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica all'agricoltura, al patrimonio zootecnico, ai veicoli e altri danni arrecati dalla fauna selvatica alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo, non altrimenti indennizzabili o risarcibili, nella misura massima dell'80 per cento del danno stimato o accertato;

  2. indennizzo dei danni, non altrimenti risarcibili, arrecati all'agricoltura dall'esercizio dell'attivita' venatoria;

  3. concessione di contributi per la conservazione e la valorizzazione di bressane e roccoli di cui all'articolo 10 della legge regionale 29/1993 e successive modifiche e integrazioni;

  4. finanziamento di attivita' di gestione faunistico-ambientale delle Riserve di caccia e iniziative di miglioramento ambientale attuate dalle Riserve di caccia intese a favorire l'insediamento, la salvaguardia e l'incremento della fauna selvatica;

    Visto l'articolo 10, comma 2, della legge regionale 6/2008 ai sensi del quale le disponibilita' del Fondo sono ripartite nel seguente modo:

  5. il 60 per cento alle Province, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, dell'articolo 10, lettere a), b) e c);

  6. il 40 per cento all'Associazione di cui all'articolo 19, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettera d), destinando almeno il 50 per cento della disponibilita' alle attivita' digestione faunistico - ambientale;

    Visto, in particolare, l'articolo 10, comma 3, della legge regionale 6/2008 ai sensi del quale il Fondo e' ripartito fra le Province nel rispetto dei criteri individuati con regolamento regionale;

    Visto altresi' l'articolo 39, comma 1, lettera a), della legge regionale 6/2008 che prevede l'individuazione con regolamento dei criteri di ripartizione del Fondo tra le Province per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 2, lettera a), della citata legge regionale 6/2008;

    Visto l'articolo 40, comma 13, della legge regionale 6/2008 ai sensi del quale, sino al riconoscimento dell'Associazione, le funzioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge regionale 6/2008 sono svolte dalle Province;

    Visto il Programma operativo di gestione 2008 e, in particolare, la variazione n. 3 approvata con deliberazione della Giunta regionale 21 luglio 2008, n. 1425, che, con riferimento ai...

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