DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 5 agosto 2008, n. 42 - Regolamento di esecuzione concernente i piani delle zone di pericolo.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 47 del 18 novembre 2008) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2740 del 28 luglio 2008;

E m a n a il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento detta, in esecuzione dell'art. 22-bis, comma 1, della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, di seguito denominata legge, le norme per la prevenzione o la riduzione del pericolo dovuto a eventi naturali riconosciuto nei piani delle zone di pericolo. A questo scopo vengono individuati gli interventi, nonche' le misure di difesa ammissibili nelle zone esposte a pericolo idrogeologico.

  1. Il presente regolamento detta altresi' la procedura per la prevenzione o la riduzione del pericolo dovuto a eventi naturali per quelle aree che non costituiscono zone di pericolo idrogeologico e anche per le aree non indagate nei piani delle zone di pericolo, in quanto al momento dell'indagine non sussistono e non sono previsti impianti o attivita' potenzialmente in pericolo o dalle quali possa scaturire pericolo per impianti che si trovino al di fuori di esse.

  2. Le norme del presente regolamento non si applicano per le piste da sci ai sensi della legge provinciale 26 febbraio 1981, n. 6, e funivie di cui legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1.

    Art. 2.

    Disposizioni generali 1. I processi naturali che determinano i tipi di pericolo idrogeologico sono rappresentati da frane, pericoli idraulici e valanghe.

  3. Le zone esposte a pericolo idrogeologico, distinte secondo i tipi di pericolo, vengono classificate in tre gradi di pericolosita' idrogeologica:

    1. Zona H4 - pericolo molto elevato;

    2. Zona H3 - pericolo elevato;

    3. Zona H2 - pericolo medio.

  4. Nelle ipotesi di sovrapposizione di perimetri di zone pericolose di diversa tipologia o di diverso grado di pericolosita' si applicano le prescrizioni piu' restrittive.

  5. Le disposizioni del presente regolamento non possono in nessun caso essere interpretate in modo tale da rendere ammissibili interventi e progetti che causino pericolo o incrementino il danno potenziale dovuto a eventi naturali.

    Art. 3.

    Prescrizioni generali per gli interventi consentiti nelle zone esposte a pericolo idrogeologico 1. Nelle zone indagate nei piani delle zone di pericolo ove non si trovano zone di pericolo H4, H3 o H2 sono consentiti i seguenti interventi senza ulteriore verifica:

    1. la realizzazione e la manutenzione di qualsiasi tipo di costruzione, se l'area rientra nel grado di studio per la categoria a delle direttive per la redazione dei piani delle zone di pericolo e per la classificazione del rischio specifico, di seguito denominate direttive;

    2. la realizzazione di strutture all'aperto o di infrastrutture, nonche' gli interventi di cui all'art. 5, comma 1, lettere d) ed e), nel caso l'area rientri nel grado di studio per la categoria b delle direttive.

  6. Nelle zone indagate nei piani delle zone di pericolo ove si trovano zone di pericolo H4, H3 o H2 gli interventi possono essere approvati dagli organi competenti ai sensi degli articoli 4, 5, 6 e 7, nonche' ai sensi dell'art. 9, comma 3, purche' siano tali da:

    1. migliorare o almeno non peggiorare le condizioni di stabilita' del suolo, l'equilibrio idrogeologico dei versanti, la funzionalita' idraulica e la sicurezza del territorio;

    2. non interferire con la sistemazione definitiva delle zone soggette a pericolo e nemmeno con i provvedimenti previsti dagli strumenti di programmazione e pianificazione di protezione civile.

  7. Nelle zone non indagate nei piani delle zone di pericolo sono assoggettati alla preventiva verifica del pericolo idrogeologico ed idraulico di cui all'art. 10 ed alla verifica di compatibilita' idrogeologica o idraulica di cui all'articolo i i tutti gli interventi, ad eccezione di quelli per:

    1. la manutenzione ordinaria, la manutenzione straordinaria e l'adeguamento igienico-sanitario del patrimonio edilizio esistente;

    2. la manutenzione ordinaria e straordinaria di infrastrutture a rete o puntuali, pubbliche o di interesse pubblico;

    3. la realizzazione degli impianti di cui alla categoria c delle direttive.

  8. La realizzazione di edifici o di impianti nei quali e' prevista la costante presenza umana deve essere comunque sottoposta ad analisi secondo il grado di studio per la categoria a delle direttive.

    Art. 4.

    Interventi consentiti sul patrimonio edilizio esistente nelle zone di pericolo idrogeologico molto elevato (H4).

  9. Nelle zone di pericolo idrogeologico molto elevato sono consentiti sul patrimonio edilizio esistente, senza aumenti di superficie utile o di volume entro e fuori terra e senza aumento del carico urbanistico, i seguenti interventi:

    1. demolizione, senza possibilita' di ricostruzione nel medesimo sito;

    2. manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, purche' sia tale da...

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