DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 5 agosto 2008, n. 42 - Regolamento di esecuzione concernente i piani delle zone di pericolo.
(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 47 del 18 novembre 2008) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2740 del 28 luglio 2008;
E m a n a il seguente regolamento:
Art. 1.
Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento detta, in esecuzione dell'art. 22-bis, comma 1, della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, di seguito denominata legge, le norme per la prevenzione o la riduzione del pericolo dovuto a eventi naturali riconosciuto nei piani delle zone di pericolo. A questo scopo vengono individuati gli interventi, nonche' le misure di difesa ammissibili nelle zone esposte a pericolo idrogeologico.
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Il presente regolamento detta altresi' la procedura per la prevenzione o la riduzione del pericolo dovuto a eventi naturali per quelle aree che non costituiscono zone di pericolo idrogeologico e anche per le aree non indagate nei piani delle zone di pericolo, in quanto al momento dell'indagine non sussistono e non sono previsti impianti o attivita' potenzialmente in pericolo o dalle quali possa scaturire pericolo per impianti che si trovino al di fuori di esse.
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Le norme del presente regolamento non si applicano per le piste da sci ai sensi della legge provinciale 26 febbraio 1981, n. 6, e funivie di cui legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1.
Art. 2.
Disposizioni generali 1. I processi naturali che determinano i tipi di pericolo idrogeologico sono rappresentati da frane, pericoli idraulici e valanghe.
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Le zone esposte a pericolo idrogeologico, distinte secondo i tipi di pericolo, vengono classificate in tre gradi di pericolosita' idrogeologica:
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Zona H4 - pericolo molto elevato;
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Zona H3 - pericolo elevato;
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Zona H2 - pericolo medio.
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Nelle ipotesi di sovrapposizione di perimetri di zone pericolose di diversa tipologia o di diverso grado di pericolosita' si applicano le prescrizioni piu' restrittive.
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Le disposizioni del presente regolamento non possono in nessun caso essere interpretate in modo tale da rendere ammissibili interventi e progetti che causino pericolo o incrementino il danno potenziale dovuto a eventi naturali.
Art. 3.
Prescrizioni generali per gli interventi consentiti nelle zone esposte a pericolo idrogeologico 1. Nelle zone indagate nei piani delle zone di pericolo ove non si trovano zone di pericolo H4, H3 o H2 sono consentiti i seguenti interventi senza ulteriore verifica:
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la realizzazione e la manutenzione di qualsiasi tipo di costruzione, se l'area rientra nel grado di studio per la categoria a delle direttive per la redazione dei piani delle zone di pericolo e per la classificazione del rischio specifico, di seguito denominate direttive;
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la realizzazione di strutture all'aperto o di infrastrutture, nonche' gli interventi di cui all'art. 5, comma 1, lettere d) ed e), nel caso l'area rientri nel grado di studio per la categoria b delle direttive.
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Nelle zone indagate nei piani delle zone di pericolo ove si trovano zone di pericolo H4, H3 o H2 gli interventi possono essere approvati dagli organi competenti ai sensi degli articoli 4, 5, 6 e 7, nonche' ai sensi dell'art. 9, comma 3, purche' siano tali da:
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migliorare o almeno non peggiorare le condizioni di stabilita' del suolo, l'equilibrio idrogeologico dei versanti, la funzionalita' idraulica e la sicurezza del territorio;
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non interferire con la sistemazione definitiva delle zone soggette a pericolo e nemmeno con i provvedimenti previsti dagli strumenti di programmazione e pianificazione di protezione civile.
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Nelle zone non indagate nei piani delle zone di pericolo sono assoggettati alla preventiva verifica del pericolo idrogeologico ed idraulico di cui all'art. 10 ed alla verifica di compatibilita' idrogeologica o idraulica di cui all'articolo i i tutti gli interventi, ad eccezione di quelli per:
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la manutenzione ordinaria, la manutenzione straordinaria e l'adeguamento igienico-sanitario del patrimonio edilizio esistente;
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la manutenzione ordinaria e straordinaria di infrastrutture a rete o puntuali, pubbliche o di interesse pubblico;
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la realizzazione degli impianti di cui alla categoria c delle direttive.
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La realizzazione di edifici o di impianti nei quali e' prevista la costante presenza umana deve essere comunque sottoposta ad analisi secondo il grado di studio per la categoria a delle direttive.
Art. 4.
Interventi consentiti sul patrimonio edilizio esistente nelle zone di pericolo idrogeologico molto elevato (H4).
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Nelle zone di pericolo idrogeologico molto elevato sono consentiti sul patrimonio edilizio esistente, senza aumenti di superficie utile o di volume entro e fuori terra e senza aumento del carico urbanistico, i seguenti interventi:
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demolizione, senza possibilita' di ricostruzione nel medesimo sito;
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manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, purche' sia tale da...
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