LEGGE REGIONALE 4 novembre 2008, n. 40 - Sostituzione dell'articolo 10 (Fondazione regionale per il sostegno alle vittime dei reati) della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 28 (interventi regionali per la promozione di sistemi integrati di sicurezza).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 16 del 5 novembre 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale:

Art. 1.

Sostituzione dell'articolo 10 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 28 - Interventi regionali per la promozione di sistemi integrati di sicurezza.

  1. L'articolo 10 della leggre regionale 28/2004 e' sostituito dal seguente:

    'Art. 10 - (Fondazione regionale per il sostegno alle vittime dei reati). 1. La Regione Liguria, in attuazione dell'articolo 2 dello Statuto, promuove la costituzione insieme agli enti locali e ad altri soggetti, pubblici e privati, della Fondazione regionale per il sostegno alle vittime dei reati di seguito denominata Fondazione, con sede a Genova.

  2. La Fondazione ha lo scopo di offrire, con tempestivita' e rapidita' rispetto al bisogno, un'assistenza di natura economica e di sostegno psicologico-trattamentale per alleviare il disagio delle vittime di reati, compresi gli appartenenti alle forze di polizia nazionale e locale, qualora, da delitti non colposi, derivi la morte o un danno gravissimo alla persona.

  3. La Fondazione puo' intervenire quando il reato e' avvenuto nel territorio regionale ovvero, nei casi in cui il reato e' avvenuto fuori del territorio regionale, qualora le vittime siano cittadini residenti in Liguria.

  4. La Fondazione pone in essere azioni finalizzate a rimuovere nell'immediatezza del fatto le piu' rilevanti situazioni di difficolta' in cui vengono a trovarsi la vittima e la sua famiglia a seguito del reato, fra cui in particolare: cure mediche ad elevato contenuto specialistico, sostegno scolastico per brevi periodi ai figli della vittima, contributi per il mancato introito causato dall'assenza dal lavoro.

  5. La Fondazione non interviene nei casi in cui la vittima risulti compartecipe del comportamento criminoso. Qualora tale evenienza sia accertata successivamente, la Fondazione chiedera' la restituzione delle somme versate e delle spese sostenute. La Fondazione puo' chiedere informazioni anche preventive alle amministrazioni pubbliche interessate.

  6. La richiesta di intervento alla Fondazione e' avanzata dal Sindaco del Comune in cui e' avvenuto il fatto o dal Sindaco del Comune di residenza della...

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