Sentenza nº 229 da Constitutional Court (Italy), 11 Novembre 2015
Relatore | Mario Rosario Morelli |
Data di Resoluzione | 11 Novembre 2015 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 229
ANNO 2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Alessandro CRISCUOLO Presidente
- Giuseppe FRIGO Giudice
- Paolo GROSSI
- Giorgio LATTANZI
- Aldo CAROSI
- Marta CARTABIA
- Mario Rosario MORELLI
- Giancarlo CORAGGIO
- Giuliano AMATO
- Silvana SCIARRA
- Daria de PRETIS
- Nicolò ZANON
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dellart. 13, commi 3, lettera b), e 4, e dellart. 14, commi 1 e 6, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), promosso dal Tribunale ordinario di Napoli nel procedimento penale a carico di D.B. ed altri con ordinanza del 3 aprile 2014, iscritta al n. 149 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dellanno 2014.
Visto latto di costituzione di D.B. ed altri;
udito nelludienza pubblica del 6 ottobre 2015 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli;
udito lavvocato Gennaro Lepre per D.B. ed altri.
Ritenuto in fatto
-
− Nel corso di un processo penale, il Tribunale ordinario di Napoli premessane la rilevanza e la non manifesta infondatezza in riferimento agli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione, nonché per contrasto con lart. 117, primo comma, Cost., in relazione allart. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti delluomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 ha sollevato, con lordinanza in epigrafe, duplice questione di legittimità costituzionale dellart. 13, commi 3, lettera b), e 4, e dellart. 14, commi 1 e 6, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), nella parte in cui dette norme contemplano quali ipotesi di reato come quelle, appunto, tra le altre contestate ai professionisti, imputati in quel giudizio rispettivamente, la selezione eugenetica e la soppressione degli embrioni soprannumerari, «senza alcuna eccezione», non facendo, quindi, salva lipotesi in cui una tale condotta «sia finalizzata allimpianto nellutero della donna dei soli embrioni non affetti da malattie genetiche o portatori sani di malattie genetiche» e la soppressione concerna, conseguentemente, gli embrioni soprannumerari affetti, invece, da siffatte malattie.
1.1.− In particolare, secondo il rimettente, lart. 13, commi 3, lettera b), e 4, della su citata legge n. 40 del 2004 con il sanzionare penalmente anche la condotta delloperatore medico volta a consentire il trasferimento nellutero della donna dei soli embrioni sani o portatori sani di malattie genetiche violerebbe lart. 3, sotto il profilo della ragionevolezza, e lart. 32 Cost., per contraddizione rispetto alla finalità di tutela della salute dellembrione di cui allart. 1 della medesima legge n. 40.
E contrasterebbe, altresì, con lart. 117, primo comma, Cost., «in relazione allart. 8 della CEDU, come interpretato nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti delluomo, laddove ha affermato che il diritto al rispetto della...
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