N. 160 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 marzo 2009

LA CORTE DI APPELLO Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa iscritta al n.

496/2006 R.G. promossa da Monfer S.p.A. elettivamente domiciliata in Genova, presso lo studio dell'avv. Paolo Pugliese, che la rappresenta e difende per mandato, appellante;

Contro Cerri Giorgio elettivamente domiciliato in Genova, presso lo studio dell'avv. Riccardo Bertuccio, che lo rappresenta e difende per mandato, appellato.

La Corte, letti gli atti e sentiti i difensori nella pubblica udienza di discussione O s s e r v a Con ricorso depositato il 25 marzo 2006 la Monfer S.p.A., ha proposto appello contro la sentenza del Tribunale della Spezia con la quale e' stata condannata a pagare a Cerri Giorgio la somma di €

149.582,22 a titolo di differenze retributive, oltre accessori, nonche' la somma di € 14.588,72 a titolo di TFR ancora spettante oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla data di redazione della CTU (1° agosto 2005) al saldo.

Si e' costituito l'appellato che ha resistito all'appello e, dopo che e' stata licenziata ctu contabile, nella discussione ha eccepito la improcedibilita' dell'appello per non essere stato rispettato il termine di dieci giorni previsto dall'art. 435, comma 2 del c.p.c., per la notifica all'appellato del ricorso e del decreto di nomina del relatore e di fissazione dell'udienza di discussione.

In effetti risulta che la comunicazione dell'udienza di discussione sia avvenuta il 10 maggio 2006 mentre la consegna dell'atto di appello agli ufficiali giudiziari per la notificazione il successivo 22 maggio 2006.

Questa Corte ha altre volte ritenuto fondata detta eccezione, in adesione alla recente sentenza n. 20604 del 30 luglio 2008 delle Sezioni Unite della Corte di cassazione.

Con essa, discostandosi da un precedente orientamento delle stesse Sezioni Unite (Cass. 6841 e 9331 del 1996) e' stato ritenuto che gli effetti del tempestivo deposito del ricorso e la tempestivita' dell'impugnazione non si stabilizzano, in mancanza di valida notifica all'appellato del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, nel termine imposto dalla legge. E' stato cosi' superato l'indirizzo giurisprudenziale che imponeva al giudice d'appello che avesse rilevato qualsiasi vizio della notifica del ricorso in appello e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, o anche la sua inesistenza, di indicarlo all'appellante ex art. 421 c.p.c. e, facendo applicazione dell'art. 291 c.p.c., assegnare un termine, necessariamente perentorio, per effettuare o rinnovare la notifica.

E' stato inoltre escluso che il carattere ordinatorio del termine di dieci giorni che la legge impone all'appellante, per la notifica a controparte del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, contrasti con la conclusione raggiunta. Infatti 'la chiara formulazione degli articoli 153 e 154 c.p.c. e una interpretazione 'costituzionalmente orientata'' anche di tali norme nel rispetto della 'ragionevole durata'' del processo, portano a condividere l'assunto che la differenza tra termini 'ordinatori'' e termini 'perentori'' risieda nella prorogabilita' o meno dei primi, perche' mentre i termini perentori non possono in alcun caso 'essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull'accordo delle parti'' (art. 153 c.p.c.), in relazione ai termini ordinatori e' consentito, di contro, al giudice la loro abbreviazione o proroga, finanche d'ufficio, sempre pero' 'prima della scadenza'' (art. 154 c.p.c.)' ...

'pertanto, scaduto il termine ordinatorio senza che si...

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