N. 159 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 marzo 2009

LA CORTE DI APPELLO Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa iscritta al n.

R.G. 263/2008 promossa da Wanderling Massimo elettivamente domiciliato in Genova via Bacigalupo n. 4/21, presso lo studio dell'avv. Gianemilio Genovesi che lo rappresenta e difende per mandato a margine del ricorso in appello, appellante;

Contro Masia & C. S.r.l. elettivamente domiciliato in Genova, piazza Portello n. 2, presso lo studio dell'avv. Carlo Pesce che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Carlo Cardillo per mandato a margine della memoria difensiva, appellato.

La Corte, letti gli atti e sentiti i difensori nella pubblica udienza di discussione O s s e r v a Massimo Wanderling ha proposto appello contro la sentenza del Tribunale di Genova con la quale e' stata respinta la domanda da lui proposta per la dichiarazione di illegittimita' del licenziamento a lui intimato da Masia & C. S.r.l., e le conseguenti domande risarcitorie.

Si e' costituito l'appellata eccependo preliminarmente la improcedibilita' dell'appello per non essere stato rispettato il termine di dieci giorni previsto dall'art. 435, comma 2 del c.p.c., per la notifica all'appellato del ricorso e del decreto di nomina del relatore e di fissazione dell'udienza di discussione. In effetti, il decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di discussione e' stato comunicato all'appellante in data 5 maggio 2008 mentre la notifica e' avvenuta in data 3 giugno 2008, quando l'udienza di discussione era fissata per il 3 dicembre 2008.

Questa Corte ha altre volte ritenuto fondata detta eccezione, in adesione alla recente sentenza n. 20604 del 30 luglio 2008 delle sezioni unite della Corte di cassazione.

Con essa, discostandosi da un precedente orientamento delle stesse sezioni unite (numeri 6841 e 9331 del 1996) e' stato ritenuto che gli effetti del tempestivo deposito del ricorso e la tempestivita' dell'impugnazione non si stabilizzano, in mancanza di valida notifica all'appellato del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, nel termine imposto dalla legge. E' stato cosi' superato l'indirizzo giurisprudenziale che imponeva al giudice d'appello che avesse rilevato qualsiasi vizio della notifica del ricorso in appello e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, o anche la sua inesistenza, di indicarlo all'appellante ex art. 421 c.p.c. e, facendo applicazione dell'art. 291 c.p.c., assegnare un termine, necessariamente perentorio, per effettuare o rinnovare la notifica.

E' stato inoltre escluso che il carattere ordinatonio del termine di dieci giorni che la legge impone all'appellante, per la notifica a controparte del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, contrasti con la conclusione raggiunta. Infatti 'la chiara formulazione degli articoli 153 e 154 c.p.c. e una interpretazione' ''costituzionalmente orientata'' anche di tali norme nel rispetto della ''ragionevole durata'' del processo, portano a condividere l'assunto che la differenza tra termini ''ordinatori'' e termini ''perentori'' risieda nella prorogabilita' o meno dei primi, perche' mentre i termini perentori non possono in alcun caso ''essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull'accordo delle parti'' (art. 153 c.p.c.), in relazione ai termini ordinatori e' consentito, di contro, al giudice la loro abbreviazione o proroga, finanche d'ufficio, sempre pero' ''prima della scadenza'' (art. 154 c.p.c.)' ...

'pertanto, scaduto il termine ordinatorio senza che si sia avuta una proroga - come...

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