N. 158 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 marzo 2009

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa in grado d'appello iscritta al n. 742/2007 R.G. promossa da: Lerna Carlo, rappresentato e difeso dagli avv.ti Armando Roccella, Claudio Roccella e Francesca Roccella ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Genova, via XX Settembre n. 4/7, per mandato a margine del ricorso in appello, appellante.

Contro Giuliano Merani, titolare della ditta Merani Autotrasporti, elettivamente domiciliato in Genova, via Ippolito D'Aste n. 3/10, sc.ds., presso lo studio dell'avv. Giuseppe Piccini che lo rappresenta e difende per mandato in calce alla copia notificata del ricorso in appello, appellato e appellante incidentale.

La Corte, letti gli atti e sentiti i difensori nella pubblica udienza di discussione.

O s s e r v a Lerna Carlo ha proposto appello contro la sentenza del Tribunale di Chiavari con la quale sono state respinte le domande tutte da lui formulate nei confronti di Merani Giuliano, titolare dell'omonima ditta di autotrasporti, ed egli e' stato condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate nella misura di € 1.500,00.

Si e' costituito l'appellato, che in via preliminare ha eccepito l'improcedibilita' dell'appello per non essere stato rispettato il termine di dieci giorni previsto dall'art. 435, comma 2 del c.p.c.

per la notifica all'appellato del ricorso e del decreto di nomina del relatore e di fissazione dell'udienza di discussione. In effetti, il decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di discussione e' stato comunicato all'appellante in data 10 settembre 2007 mentre la consegna del ricorso all'ufficiale giudiziario per la notifica e' avvenuta in data 23 ottobre 2008, quando l'udienza di discussione era fissata per il 17 dicembre 2008.

Questa Corte ha altre volte ritenuto fondata detta eccezione, in adesione alla recente sentenza n. 20604 del 30 luglio 2008 delle sezioni unite della Corte di cassazione.

Con essa, discostandosi da un precedente orientamento delle stesse sezioni unite (nn. 6841 e 9331 del 1996) e' stato ritenuto che gli effetti del tempestivo deposito del ricorso e la tempestivita' dell'impugnazione non si stabilizzano, in mancanza di valida notifica all'appellato del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, nel termine imposto dalla legge. E' stato cosi' superato l'indirizzo giurisprudenziale che imponeva al giudice d'appello che avesse rilevato qualsiasi vizio della notifica del ricorso in appello e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, o anche la sua inesistenza, di indicarlo all'appellante ex art. 421 c.p.c. e, facendo applicazione dell'art. 291 c.p.c., assegnare un termine, necessariamente perentorio, per effettuare o rinnovare la notifica.

E' stato inoltre escluso che il carattere ordinatorio del termine di dieci giorni che la legge impone all'appellante, per la notifica a controparte del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, contrasti con la conclusione raggiunta. Infatti 'la chiara formulazione degli artt. 153 e 154 c.p.c. e una interpretazione ''costituzionalmente orientata'' anche di tali norme nel rispetto della ''ragionevole durata'' del processo, portano a condividere l'assunto che la differenza tra termini ''ordinatori'' e termini ''perentori' risieda nella prorogabilita' o meno dei primi, perche' mentre i termini perentori non possono in alcun caso ''essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull'accordo delle parti'' (art. 153 c.p.c.), in relazione ai termini ordinatori e' consentito, di contro, al giudice la loro...

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